Certificazione energetica
Dlgs 19 agosto
2005 n. 192 - Dlgs 29 dicembre 2006 n. 311 Attuazione della
direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia
testo coordinato
allegati
Agenzia delle Entrate - Guida al risparmio energetico (con
elencazione dei tecnici abilitati)
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 Norme
sul paesaggio
Dlgs 192/05,
anche i dottori agronomi fra i tecnici per la certificazione
energetica
L'asseverazione e l'attestato di certificazione/ qualificazione
energetica previsti dal Dlgs 192/05 int. con Dlgs 311/06 devono
essere rilasciati da tecnici abilitati, intendendosi come tali, ai
sensi dell’articolo 1, comma 6 del decreto, i soggetti abilitati
alla progettazione di edifici ed impianti nell’ambito delle
competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti
ai rispettivi ordini e collegi professionali.
Pertanto anche i dottori agronomi e i dottori forestali, nonché i
periti agrari, se regolarmente iscritti ai propri ordini e collegi
professionali, essendo abilitati alla progettazione di edifici,
possono redigere la documentazione richiesta nell’ambito delle
competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, come le
altre categorie professionali già esplicitamente riportate
all’articolo 1, comma 6, del decreto. |