| Paesaggio e Architettura Rurale Territorio e ambiente nelle aree rurali |
| NORME SU PAESAGGIO E AMBIENTE |
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Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 Norme in materia ambientale(Gazzetta Ufficiale N. 88 del 14 Aprile 2006) |
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Decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte prima
- Disposizioni comuni Parte seconda - Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) Titolo I - Norme generali Titolo II - Valutazione ambientale strategica - VAS Capo I - Disposizioni comuni in materia di VAS 7. Ambito d'applicazione. Capo II - Disposizioni specifiche per la VAS in sede statale 15. Piani e programmi sottoposti a VAS in
sede statale. Capo III - Disposizioni specifiche per la VAS in sede regionale o provinciale 21. Piani e programmi sottoposti a vas in
sede regionale o provinciale. Titolo III - Valutazione di impatto ambientale - VIA Capo I - Disposizioni comuni in materia di VIA 23. Ambito di
applicazione. Capo II - Disposizioni specifiche per la
VIA in sede statale Capo III - Disposizioni specifiche per la
VIA in sede regionale o provinciale Titolo IV - Disposizioni transitorie e
finali Parte terza - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche Sezione I - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione Titolo I - Principi generali e competenze Capo I - Principi generali 53. Finalità. Capo II - Competenze 57. Presidente del Consiglio dei Ministri,
Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore della difesa del
suolo. Titolo II - I distretti idrografici, gli strumenti, gli interventi Capo I - Distretti idrografici 64. Distretti idrografici. Capo II - Gli strumenti 65. Valore, finalità e contenuti del piano
di bacino distrettuale. Capo III - Gli interventi 69. Programmi di intervento. Sezione II - Tutela delle acque dall'inquinamento Titolo I - Principi generali e competenze 73. Finalità. Titolo II - Obiettivi di qualità Capo I - Obiettivo di qualità ambientale e obiettivo di qualità per specifica destinazione 76. Disposizioni generali. Capo II - Acque a specifica destinazionee 80. Acque superficiali destinate alla
produzione di acqua potabile. Titolo III - Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi Capo I - Aree richiedenti specifiche
misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento Capo II - Tutela quantitativa della
risorsa e risparmio idrico Capo III - Tutela qualitativa della
risorsa: disciplina degli scarichi Capo IV - Ulteriori misure per la tutela
dei corpi idrici Titolo IV - Strumenti di tutela Capo I - Piani di gestione e piani di
tutela delle acque Capo II - Autorizzazione agli scarichi Capo III - Controllo degli scarichi Titolo V - Sanzioni Capo I - Sanzioni amministrative Capo II - Sanzioni penali Sezione III - Gestione delle risorse idriche Titolo I - I principi generali e
competenze Titolo II - Servizio idrico integrato Titolo III - Vigilanza, controlli e
partecipazione Titolo IV - Usi produttivi delle risorse
idriche Sezione IV - Disposizioni transitorie e
finali Parte quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati Titolo I - Gestione dei rifiuti Capo I - Disposizioni generali Capo II - Competenze Capo III - Servizio di gestione integrata
dei rifiuti Capo IV - Autorizzazioni e iscrizioni Capo V - Procedure semplificate Titolo II - Gestione degli imballaggi Titolo III - Gestione di particolari
categorie di rifiuti Titolo IV - Tariffa per la gestione dei
rifiuti urbani Titolo V - Bonifica di siti contaminati Titolo VI - Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali Capo I - Sanzioni Capo II - Disposizioni transitorie e
finali Parte quinta - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera Titolo I - Prevenzione e limitazione delle
emissioni in atmosfera di impianti e attività Titolo II - Impianti termici civili Titolo III - Combustibili Parte sesta - Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente Titolo I - Ambito di applicazione Titolo II - Prevenzione e ripristino
ambientale Titolo III - Risarcimento del danno
ambientale Parte prima - Disposizioni comuni 1. Ambito di applicazione 1. Il presente decreto legislativo disciplina, in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, le materie seguenti:
2. Finalità 1. Il presente decreto legislativo ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. 2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto provvede al riordino, al coordinamento e all'integrazione delle disposizioni legislative nelle materie di cui all'articolo 1, in conformità ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, e nel rispetto dell'ordinamento comunitario, delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali. 3. Le disposizioni di cui al presente
decreto sono attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica. 1. Le norme di cui al presente decreto non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa, mediante modifica o abrogazione delle singole disposizioni in esso contenute. 2. Entro due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, con uno o più regolamenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adotta i necessari provvedimenti per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia ambientale, nel rispetto delle finalità, dei principi e delle disposizioni di cui al presente decreto. 3. Ai fini della predisposizione dei provvedimenti di cui al comma 2, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio si avvale del parere delle rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 4. Entro il medesimo termine di cui al comma 2, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio provvede alla modifica ed all'integrazione delle norme tecniche in materia ambientale con uno o più regolamenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle finalità, dei principi e delle disposizioni di cui al presente decreto. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, relativamente al recepimento di direttive comunitarie modificative delle modalità esecutive e di caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale. 5. Ai fini degli adempimenti di cui al
presente articolo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
si avvale, per la durata di due anni e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, di un gruppo di dieci esperti nominati, con proprio
decreto, fra professori universitari, dirigenti apicali di istituti
pubblici di ricerca ed esperti di alta qualificazione nei settori e nelle
materie oggetto del presente decreto. Ai componenti del gruppo di esperti
non spetta la corresponsione di compensi, indennità, emolumenti a
qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese. Titolo I - Norme generali 4. Contenuti e obiettivi 1. Le norme di cui alla parte seconda del presente decreto costituiscono attuazione:
2. La valutazione ambientale strategica, o semplicemente valutazione ambientale, riguarda i piani e programmi di intervento sul territorio ed è preordinata a garantire che gli effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione. 3. La procedura per la valutazione
ambientale strategica costituisce, per i piani e programmi sottoposti a
tale valutazione, parte integrante del procedimento ordinario di adozione
ed approvazione. I provvedimenti di approvazione adottati senza la previa
valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono nulli. 5. La procedura per la valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi ad essa sottoposti, presupposto o parte integrante del procedimento ordinario di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono nulli. 5. Definizioni 1. Ai fini della parte seconda del presente decreto si intende per:
6. Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è istituita, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali. Con il medesimo decreto sono stabilite la durata e le modalità per l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione stessa. 2. La Commissione assicura al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il supporto tecnico-scientifico per l'attuazione delle norme di cui alla parte seconda del presente decreto. In particolare, la Commissione provvede all'istruttoria e si esprime sui rapporti ambientali e sugli studi di impatto ambientale relativi a piani e programmi oppure a progetti rispettivamente sottoposti a valutazione ambientale strategica ed a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, e si esprime altresì sulle autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale. 3. La Commissione è composta da settantotto membri, oltre al presidente ed a tre vicepresidenti, scelti tra professori universitari, tra professionisti ed esperti qualificati in sistemi di gestione, in misurazioni e in materie progettuali, geologiche, ambientali, giuridiche, economiche e sociali, nonché fra dirigenti della pubblica amministrazione. 4. L'attività della Commissione è articolata in tre settori operativi facenti capo ai tre vicepresidenti e concernenti, rispettivamente, le seguenti procedure:
5. La Commissione opera, di norma, attraverso sottocommissioni. Le sottocommissioni sono composte da un numero variabile di componenti in ragione delle professionalità necessarie per il completo ed adeguato esame della specifica pratica. L'individuazione delle professionalità necessarie spetta al vicepresidente competente. Una volta individuate le figure professionali dei componenti e del coordinatore della sottocommissione, i singoli commissari sono assegnati alle sottocommissioni sulla base di un predefinito ordine di turnazione. 6. In ragione degli specifici interessi
regionali coinvolti dall'esercizio di una attività soggetta alle norme di
cui alla parte seconda del presente decreto, la relativa sottocommissione
è integrata dall'esperto designato da ciascuna delle regioni direttamente
interessate per territorio dall'attività. 8. Qualora le amministrazioni di cui al comma 7 non abbiano provveduto alla designazione degli esperti, la sottocommissione è costituita nella composizione ordinaria e procede comunque all'istruttoria affidatale, ferma restando la possibilità di successiva integrazione della sua composizione, nel rispetto dello stadio di elaborazione e delle eventuali conclusioni parziali cui sia già pervenuta. Titolo II - Valutazione ambientale strategica - VAS Capo I - Disposizioni comuni in materia di VAS 7. Ambito d'applicazione 1. Sono soggetti a valutazione ambientale strategica i piani e i programmi di cui al comma 2, nonché, qualora possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, quelli di cui ai commi 3 e 4. Sono altresì sottoposte a valutazione ambientale strategica le modifiche di cui al comma 5. 2. Fatta salva la disposizione di cui al comma 3, sono sottoposti a valutazione ambientale strategica:
3. Sono altresì sottoposti a valutazione ambientale strategica i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, contenenti la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti, pur non essendo sottoposti a valutazione di impatto ambientale in base alle presenti norme, possono tuttavia avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, a giudizio della sottocommissione competente per la valutazione ambientale strategica. 4. I piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche dei piani e programmi di cui ai commi 2 e 3 che siano già stati approvati sono sottoposti a valutazione ambientale strategica solo se possono avere effetti significativi sull'ambiente. 5. Ai fini dell'applicazione dei commi 3 e 4, l'autorità competente all'approvazione del piano o del programma deve preliminarmente verificare se lo specifico piano o programma oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull'ambiente secondo i criteri di cui all'Allegato II alla parte seconda del presente decreto. Analoga verifica deve essere eseguita quando si tratti di approvare una modifica di un piano o programma già approvato. 6. Nell'esame dei singoli casi e nella specificazione dei tipi di piani e di programmi di cui al comma 2 devono essere consultate le altre autorità che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione del piano o del programma oggetto d'esame. Per i piani ed i programmi la cui approvazione compete ad organi dello Stato deve comunque essere acquisito il parere della Commissione di cui all'articolo 6. 7. Le conclusioni adottate ai sensi dei commi 5 e 6, comprese le motivazioni del mancato esperimento della valutazione ambientale strategica, debbono essere messe a disposizione del pubblico. 8. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione delle norme di cui alla parte seconda del presente decreto:
8. Integrazione della valutazione ambientale nei procedimenti di pianificazione 1. La valutazione ambientale strategica deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione in sede legislativa o amministrativa. 2. Le procedure amministrative previste dal presente titolo sono integrate nelle procedure ordinarie in vigore per l'adozione ed approvazione dei piani e dei programmi. 3. Nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati, le autorità competenti all'approvazione dei singoli piani o programmi tengono conto, al fine di evitare duplicazioni del giudizio, delle valutazioni già effettuate ai fini dell'approvazione del piano sovraordinato e di quelle da effettuarsi per l'approvazione dei piani sottordinati. 9. Rapporto ambientale 1. Per i piani e i programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica deve essere redatto, prima ed ai fini dell'approvazione, un rapporto ambientale, che costituisce parte integrante della documentazione del piano o del programma proposto o adottato e da approvarsi. 2. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. L'Allegato I alla parte seconda del presente decreto riporta le informazioni da fornire a tale scopo nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma e, nei casi di processi di pianificazione a più livelli, tenuto conto che taluni aspetti sono più adeguatamente valutati in altre successive fasi di detto iter. 3. Per redigere il rapporto ambientale possono essere utilizzate le informazioni di cui all'Allegato I alla parte seconda del presente decreto, concernenti gli effetti ambientali del piano e del programma oggetto di valutazione, che siano comunque disponibili e anche qualora siano state ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative. 4. Il proponente ha la facoltà di attivare una fase preliminare allo scopo di definire, in contraddittorio con l'autorità competente, le informazioni che devono essere fornite nel rapporto ambientale. 5. Le altre autorità che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione del piano o del programma oggetto d'esame devono essere consultate al momento della decisione sulla portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale e sul loro livello di dettaglio. 6. Al rapporto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica dei contenuti del piano o programma proposto e degli altri dati ed informazioni contenuti nel rapporto stesso. 10. Consultazioni 1. Prima dell'approvazione, il piano o programma adottato, oppure, qualora non sia previsto un atto formale di adozione, la proposta di piano o di programma ed il rapporto ambientale redatto a norma dell'articolo 9 devono essere messi a disposizione delle altre autorità che, per le loro specifiche competenze ambientali o paesaggistiche, esercitano funzioni amministrative correlate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione del piano o del programma e del pubblico. 2. Ai fini di cui al comma 1 e di cui al comma 4, la proposta di piano o di programma ed il relativo rapporto ambientale devono essere inviati a tutte le menzionate altre autorità. La sintesi non tecnica, con indicazione delle sedi ove può essere presa visione della documentazione integrale, deve essere depositata in congruo numero di copie presso gli uffici delle province e delle regioni il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli effetti della sua attuazione. 3. Dell'avvenuto invio e deposito di cui al comma 2 deve essere data notizia a mezzo stampa secondo le modalità stabilite con apposito regolamento, che assicura criteri uniformi di pubblicità per tutti i piani e programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica, garantendo che il pubblico interessato venga in tutti i casi adeguatamente informato. Il medesimo regolamento stabilisce i casi e le modalità per la contemporanea pubblicazione totale o parziale in internet della proposta di piano o programma e relativo rapporto ambientale. Il regolamento deve essere emanato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto. Fino all'entrata in vigore del regolamento le pubblicazioni vanno eseguite a cura e spese dell'interessato in un quotidiano a diffusione nazionale ed in un quotidiano a diffusione regionale per ciascuna regione direttamente interessata. 4. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione della notizia di avvenuto deposito e dell'eventuale pubblicazione in internet ai sensi del comma 3, chiunque ne abbia interesse può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale depositati e pubblicizzati a norma dei commi 1, 2 e 3. Entro lo stesso termine chiunque può presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. 5. I depositi e le pubblicazioni, di cui ai commi 2 e 3, con le connesse e conseguenti consultazioni, di cui al comma 4, sostituiscono ad ogni effetto tutte le forme di informazione e partecipazione eventualmente previste dalle procedure ordinarie di adozione ed approvazione dei medesimi piani o programmi. 11. Consultazioni transfrontaliere 1. Qualora l'attuazione di un determinato piano o di un programma sottoposto a valutazione ambientale strategica possa avere effetti significativi anche sull'ambiente di un altro Stato membro dell'Unione europea, o qualora lo richieda lo Stato membro che potrebbe essere interessato in misura significativa, una copia integrale della proposta di piano o di programma e del rapporto ambientale, redatto a norma dell'articolo 9, deve essere trasmessa, prima della approvazione del piano o del programma, anche a detto Stato membro interessato, invitandolo ad esprimere il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa. 2. Qualora lo Stato membro, cui sia stata trasmessa copia della proposta di piano o di programma e del rapporto ambientale ai sensi del comma 1, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento comunichi che, per esprimere il proprio parere, intende procedere a consultazioni, l'autorità competente deve concedere un congruo termine, comunque non superiore a novanta giorni, per consentire allo Stato membro di procedere alle consultazioni al proprio interno delle autorità e del pubblico interessato. Nel frattempo ogni altro termine resta sospeso. 12. Giudizio di compatibilità ambientale ed approvazione del piano o programma proposto 1. Prima dell'approvazione del piano o del programma sottoposto a valutazione ambientale strategica devono essere esaminati e valutati il rapporto ambientale redatto ai sensi dell'articolo 9, i pareri espressi ai sensi dell'articolo 10, nonché gli eventuali pareri di altri Stati membri resi ai sensi dell'articolo 11. 2. In base agli esiti dell'esame e delle valutazioni di cui al comma 1, l'autorità preposta alla valutazione ambientale, entro sessanta giorni dalia scadenza dell'ultimo termine utile per la presentazione dei pareri di cui agli articoli 10 ed 11, emette il giudizio di compatibilità ambientale contenente un parere ambientale articolato e motivato che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del piano o del programma. Il giudizio di compatibilità ambientale può essere condizionato all'adozione di specifiche modifiche ed integrazioni della proposta del piano o programma valutato. In tali ipotesi, il giudizio è trasmesso al proponente con invito a provvedere alle necessarie varianti prima di ripresentare il piano o programma per l'approvazione. L'inutile decorso del termine di cui al presente comma implica l'esercizio del potere sostituivo da parte del Consiglio dei Ministri, che provvede entro sessanta giorni, previa diffida all'organo competente ad adempiere entro il termine di venti giorni, anche su istanza delle parti interessate. In difetto, per i piani e i programmi sottoposti a valutazione ambientale in sede statale, si intende emesso giudizio negativo sulla compatibilità ambientale del piano o programma presentato. Per i piani e i programmi sottoposti a valutazione ambientale in sede non statale, si applicano le disposizioni di cui al periodo precedente fino all'entrata in vigore di apposite norme regionali e delle province autonome, da adottarsi nel rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia. 3. L'approvazione del piano o del programma tiene conto del parere di cui al comma 2. A tal fine il provvedimento di approvazione deve essere accompagnato da una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale redatto ai sensi dell'articolo 9, dei pareri espressi ai sensi dell'articolo 10 e dei risultati delle consultazioni avviate ai sensi dell'articolo 11, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, anche rispetto alle alternative possibili che erano state individuate, ed, infine, le misure adottate in merito al monitoraggio. 4. Qualora nel corso dell'istruttoria per l'approvazione di un piano o programma da sottoporsi a valutazione ambientale strategica ai sensi dell'articolo 7 venga rilevato che la relativa procedura non è stata attivata, l'autorità competente all'approvazione di detto piano o programma invita formalmente il proponente a provvedere ad attivare detta procedura e contestualmente sospende il procedimento di approvazione. 13. Informazioni circa la decisione 1. I giudizi di compatibilità ambientale e i provvedimenti di approvazione di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3 dell'articolo 12 devono essere posti a disposizione del pubblico, unitamente alla relativa documentazione, da parte del proponente, che è tenuto a darne notizia a mezzo stampa secondo le modalità fissate dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 3. 2. I medesimi giudizi di compatibilità ambientale e i provvedimenti di approvazione sono trasmessi in copia integrale dall'autorità competente alle altre autorità ed agli Stati membri che abbiano partecipato alle consultazioni di cui agli articoli 10 e 11. 14. Monitoraggio 1. Le autorità preposte all'approvazione dei piani o dei programmi esercitano, avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali, il controllo sugli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati, al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e di essere in grado di adottare le opportune misure correttive. 2. Per conformarsi al disposto del comma 1, devono essere impiegati, per quanto possibile, i meccanismi di controllo esistenti, al fine di evitare la duplicazione del monitoraggio. 3. Delle misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data notizia al pubblico a mezzo stampa secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 3. Capo II - Disposizioni specifiche per la VAS in sede statale 15. Piani e programmi sottoposti a VAS in sede statale 1. Sono sottoposti a valutazione ambientale strategica in sede statale i piani e programmi di cui all'articolo 7 la cui approvazione compete ad organi dello Stato. 2. Per la valutazione ambientale dei piani e programmi di cui al comma 1, le disposizioni del presente capo integrano e specificano le disposizioni del capo I; queste ultime si applicano anche per la valutazione dei progetti di cui al comma 1 ove non diversamente disposto nel presente capo II. 16. Avvio del procedimento 1. Per i piani e programmi di cui
all'articolo 15, prima dell'avvio del procedimento di approvazione il
piano o programma adottato o comunque proposto deve essere inoltrato,
corredato dal rapporto ambientale e dalla sintesi non tecnica, al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ai Ministero per i
beni e le attività culturali, alla Commissione tecnico-consultiva per le
valutazioni ambientali di cui all'articolo 6 e agli altri Ministeri
eventualmente interessati. 3. La notizia degli avvenuti depositi ed invii deve essere pubblicata nei modi previsti dall'articolo 10, comma 3. 4. Nelle fasi di cui agli articoli 19 e 20, se esperite, e comunque all'avvio dell'istruttoria, in ragione delle specifiche caratteristiche del piano o programma proposto ed anche su istanza del proponente, possono essere fissate specifiche e diverse modalità di pubblicazione e di informazione, a seconda dei casi, integrando o semplificando quelle di cui ai commi 2 e 3. Qualora tali modifiche vengano disposte in sede di istruttoria e comportino il rinnovo dell'avviso a mezzo stampa di cui al comma 3, tutti i termini del procedimento vengono interrotti e ricominciano a decorrere dalla pubblicazione del nuovo annuncio. 17. Istruttoria e adozione del giudizio di compatibilità ambientale 1. Le attività tecnico-istruttorie per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi la cui approvazione compete ad organi dello Stato sono svolte dalla Commissione di cui all'articolo 6. A tal fine, il vicepresidente competente, per ogni proposta di piano o programma inviatagli ai sensi dell'articolo 16, comma 1, provvede alla costituzione di apposita sottocommissione secondo i criteri di cui all'articolo 6, comma 5; ove ne ricorrano i presupposti la sottocommissione è integrata ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 6. 2. Ove la sottocommissione verifichi l'incompletezza della documentazione presentata, ne può richiedere l'integrazione. In tal caso i termini del procedimento restano sospesi fino al ricevimento delle integrazioni richieste. 3. La sottocommissione incaricata acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi degli articoli 10 e 11, ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui agli articoli 10 e 11, fatta comunque salva la sospensione eventualmente disposta ai sensi del comma 2. 4. In caso di ritardo, e previa diffida a provvedere entro dieci giorni, anche su istanza delle parti interessate, tutti i poteri dei vicepresidenti sono esercitati dal Presidente della Commissione. 5. Il parere espresso dalla sottocommissione è immediatamente trasmesso da parte del competente vicepresidente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro proponente, entro i successivi trenta giorni provvede all'adozione del giudizio di compatibilità ambientale. 6. L'inutile decorso del termine di cui al comma 5 implica l'esercizio del potere sostituivo da parte del Consiglio dei Ministri, ai sensi e con gli effetti di cui all’articolo 12, comma 2. 18. Effetti del giudizio di compatibilità ambientale 1. Le proposte di piani e programmi sottoposte a valutazione ambientale strategica, anche qualora siano già state adottate con atto formale, sono riviste e, se necessario, riformulate, sulla base del giudizio di compatibilità ambientale reso ai sensi dell'articolo 17. 2. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, il giudizio di compatibilità ambientale è comunque allegato al piano o programma inoltrato per l'approvazione. 3. Ai fini dell'approvazione del piano o programma si applica l'articolo 12, comma 3. 19. Procedura di verifica preventiva 1. I piani e programmi diversi da quelli di cui all'articolo 7, comma 2, ma comunque concernenti i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, nonché le modifiche di detti piani e programmi sono sottoposti alla procedura di verifica al fine di accertare se ricorrano i presupposti di cui ai commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo 7. 2. La verifica è eseguita dall'autorità competente all'approvazione dei piani o dei programmi, su istanza del proponente ed acquisito il parere della Commissione di cui all'articolo 6, che si pronuncia, in base ai criteri di cui all'Allegato II alla parte seconda del presente decreto, entro trenta giorni dalla richiesta. A tal fine l'istanza di verifica, unitamente alla proposta di piano o programma ed ai relativi documenti allegati, deve essere inoltrata in copia a detta Commissione al fine di consentire la tempestiva costituzione della sottocommissione incaricata di esprimere il parere. In caso di esito positivo, alla sottocommissione nominata viene poi assegnata anche l'istruttoria di cui all'articolo 17; inoltre, tenuto conto delle specifiche caratteristiche del piano o programma proposto, possono contestualmente essere precisate le modalità di informazione, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 16. 3. Qualora nel corso dell'istruttoria per l'approvazione di un nuovo piano o programma, o di una modifica ad un piano o programma già approvato, venga rilevato che non è stata esperita la procedura di verifica di cui ai commi 1 e 2, tale procedura è attivata dall'autorità competente all'approvazione, la quale, a tal fine, trasmette alla Commissione di cui all'articolo 6 tutta la documentazione utile in proprio possesso e contestualmente sospende il procedimento di approvazione. 20. Fase preliminare 1. Per i piani e programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica in sede statale, la fase preliminare di cui all'articolo 9, comma 4, avviene in contraddittorio tra il proponente e la Commissione di cui all'articolo 6. 2. Ai fini di cui al comma 1, il proponente interessato ha la facoltà di richiedere direttamente al vicepresidente competente la costituzione, secondo i criteri di cui all'articolo 6, commi 5 e 6, di apposita sottocommissione con la quale interloquire. 3. Al termine della fase preliminare, la sottocommissione incaricata, sentite, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, comma 5, le regioni territorialmente interessate, redige un verbale indicante puntualmente tutte le informazioni che debbono essere incluse nel rapporto ambientale ed il relativo livello di dettaglio. Con lo stesso verbale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche del piano o programma proposto, possono essere precisate le modalità di informazione anche in deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 16. 4. Alla sottocommissione incaricata per la fase preliminare compete anche l'istruttoria di cui all'articolo 17. Capo III - Disposizioni specifiche per la VAS in sede regionale o provinciale 21. Piani e programmi sottoposti a vas in sede regionale o provinciale 1. Sono sottoposti a valutazione ambientale strategica in sede regionale o provinciale i piani e programmi di cui all'articolo 7 la cui approvazione compete alle regioni o agli enti locali. 22. Procedure di vas in sede regionale o provinciale 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le procedure per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi di cui all'articolo 21. 2. Fino all'entrata in vigore delle discipline regionali e provinciali di cui al comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui alla parte seconda del presente decreto. Titolo III - Valutazione di impatto ambientale - VIA Capo I - Disposizioni comuni in materia di VIA 23. Ambito di applicazione 1. Sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale:
2. Per i progetti di opere o di interventi di cui al comma 1, lettera a), ricadenti all'interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta per cento. 3. La medesima procedura si applica anche agli interventi su opere già esistenti, non rientranti nelle categorie del comma 1, qualora da tali interventi derivi un’opera che rientra nelle categorie stesse. Si applica altresì alle modifiche sostanziali di opere ed interventi rientranti nelle categorie di cui al comma 1, lettere a) e b). 4. Possono essere esclusi dal campo di applicazione del presente titolo i progetti di seguito elencati che, a giudizio dell'autorità competente, non richiedano lo svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale:
5. Per i progetti di cui ai commi 1, lettera e), e 4, lettere a), b) e e), si applica la procedura di verifica di cui all'articolo 32. Nel corso di tale procedura di verifica, per i progetti di cui al comma 4 l'autorità competente comunica alla Commissione europea, prima del rilascio dell'eventuale esenzione, i motivi che giustificano tale esenzione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera e), della direttiva 85/337/CEE. 6. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 del decreto legislativo 17 gennaio 2005, n. 13, per i progetti aeroportuali assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto tale procedura tiene conto delle prescrizioni definite nell'allegato 2 del medesimo decreto legislativo 17 gennaio 2005, n. 13. 7. Nel caso di opere ed interventi di somma urgenza destinati esclusivamente alla difesa nazionale di cui al comma 4, lettera a), il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio dispone, su proposta del Ministro della difesa, l'esenzione da ogni verifica di compatibilità ambientale soltanto per i progetti relativi a lavori coperti da segreto di Stato. 24. Finalità della via 1. La procedura di valutazione di impatto ambientale deve assicurare che:
25. Competenze e procedure 1. La valutazione di impatto ambientale compete:
26. Fase introduttiva del procedimento 1. Il committente o proponente l'opera o l'intervento deve inoltrare all'autorità competente apposita domanda allegando il progetto, lo studio di impatto ambientale e la sintesi non tecnica. 2. Copia integrale della domanda di cui al comma 1 e dei relativi allegati deve essere trasmessa alle regioni, alle province ed ai comuni interessati e, nel caso di aree naturali protette, anche ai relativi enti di gestione, che devono esprimere il loro parere entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Decorso tale termine l'autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale anche in assenza dei predetti pareri. 3. In ragione delle specifiche caratteristiche dimensionali e funzionali dell'opera o intervento progettato, ovvero in ragione del numero degli enti locali potenzialmente interessati e della dimensione documentale del progetto e del relativo studio di impatto ambientale, il committente o proponente, attivando a tal fine una specifica fase preliminare, può chiedere di essere in tutto o in parte esonerato dagli adempimenti di cui al comma 2, ovvero di essere autorizzato ad adottare altri sistemi di divulgazione appropriati. 4. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 29, comma 5, in caso di recepimento di pareri, osservazioni o rilievi, eventuali integrazioni allo studio trasmesso o alla documentazione allegata possono essere richiesti, con indicazione di un congruo termine per la risposta, ovvero presentati dal committente o proponente, per una sola volta. In tali ipotesi tutti i termini del procedimento vengono interrotti e ricominciano a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Nel caso in cui l'interessato non ottemperi, non si procede all'ulteriore corso della valutazione. È facoltà del committente o proponente presentare una nuova domanda. 27. Studio di impatto ambientale 1. Lo studio di impatto ambientale è predisposto a cura e spese del committente o proponente, secondo le indicazioni di cui all'Allegato V alla parte seconda del presente decreto. 2. Per i progetti che sono sottoposti a valutazione d'impatto ambientale, è facoltà del committente o proponente, prima dell'avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale, richiedere all'autorità competente che venga esperita una fase preliminare avente lo scopo di definire, in contraddittorio con l'autorità medesima, le informazioni, comprese nell'Allegato V alla parte seconda del presente decreto, che devono essere contenute nello studio di impatto ambientale. A tale fine, il committente o proponente presenta una relazione che, sulla base dell'identificazione degli impatti ambientali attesi, definisce il piano di lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale, le metodologie che intende adottare per l'elaborazione delle informazioni in esso contenute e il relativo livello di approfondimento. L'autorità competente, anche nel caso in cui detto parere sia stato reso, può chiedere al committente o proponente, successivamente all'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale, chiarimenti e integrazioni in merito alla documentazione presentata. 3. Le altre autorità che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti alla realizzazione e all'esercizio dell'opera o intervento progettato devono essere consultate, al momento della decisione, sulla portata delle informazioni da includere nello studio di impatto ambientale e sul loro livello di dettaglio. 4. Le informazioni richieste devono essere coerenti con il grado di approfondimento necessario e strettamente attinenti alle caratteristiche specifiche di un determinato tipo di progetto e delle componenti dell'ambiente che possono subire un pregiudizio, anche in relazione alla localizzazione dell'intervento, tenuto conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili. Qualora il committente o proponente ritenga che alcune informazioni non debbano essere diffuse per ragioni di riservatezza imprenditoriale o personale, di tutela della proprietà intellettuale, di pubblica sicurezza o di difesa nazionale, può produrre, unitamente alla versione completa, anche una versione dello studio di impatto ambientale priva di dette informazioni. L'autorità competente, valutate le ragioni di riservatezza addotte dal proponente, può disporre che la consultazione dello studio di impatto ambientale da parte del pubblico interessato sia limitata a tale versione. 5. Lo studio di impatto ambientale deve comunque contenere almeno le seguenti informazioni:
6. Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica delle caratteristiche dimensionali e funzionali dell'opera o intervento progettato e dei dati ed informazioni contenuti nello studio stesso. 7. Ai fini della predisposizione dello studio, il soggetto pubblico o privato interessato alla realizzazione delle opere o degli impianti ha diritto di accesso alle informazioni e ai dati disponibili presso gli uffici delle amministrazioni pubbliche. 28. Misure di pubblicità 1. Le amministrazioni dello Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'individuazione degli uffici presso i quali, in via permanente o per casi specifici, sono depositati e consultabili dal pubblico i documenti e gli atti inerenti i procedimenti di valutazione, pendenti o conclusi, concernenti opere ed interventi attinenti le rispettive attribuzioni e competenze. 2. Contestualmente alla presentazione della domanda di cui all'articolo 26, il committente o proponente provvede a proprie spese:
3. Avverso le decisioni, gli atti o le omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico stabilite dal titolo III della parte seconda del presente decreto è sempre ammesso il ricorso secondo le norme generali in materia di impugnazione degli atti amministrativi illegittimi. 29. Partecipazione al procedimento 1. Il soggetto interessato che intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'opera o intervento progettato può presentare all'autorità competente osservazioni scritte su tale progetto, soggetto alla procedura di valutazione d'impatto ambientale, nel termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 28, comma 2, lettera b). Il giudizio di compatibilità ambientale considera, contestualmente, singolarmente o per gruppi, tali osservazioni, i pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e le altre eventuali osservazioni del pubblico. 2. L'autorità competente alla valutazione dell'impatto ambientale può disporre lo svolgimento di un'inchiesta pubblica per l'esame dello studio presentato dal committente o proponente, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni del pubblico. 3. L'inchiesta di cui al comma 2 sospende il termine di cui all'articolo 31, comma 1, e si conclude entro il sessantesimo giorno da quello nel quale essa è stata indetta, qualunque sia lo stadio nel quale si trovano le operazioni previste. Entro lo stesso termine, l'autorità competente redige una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, che sono acquisiti e valutati ai fini del giudizio di cui all'articolo 31. 4. Il committente o proponente, qualora non abbia luogo l'inchiesta di cui al comma 2, può, anche su propria richiesta, essere chiamato dall'autorità competente, prima della conclusione della procedura, ad un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale del contraddittorio è acquisito e valutato ai fini del giudizio di cui all'articolo 31. 5. Quando il committente o proponente intenda uniformare, in tutto o in parte, il progetto ai pareri o osservazioni, oppure ai rilievi emersi nel corso dell'inchiesta pubblica o del contraddittorio, ne fa richiesta all'autorità competente, indicando il tempo necessario. La richiesta sospende tutti i termini della procedura, che riprendono il loro corso con il deposito del progetto modificato. 30. Istruttoria tecnica 1. L'istruttoria tecnica s u i progetti di cui all'articolo 23 ha le seguenti finalità:
31. Giudizio di compatibilità ambientale 1. La procedura di valutazione di impatto ambientale deve concludersi con un giudizio motivato entro novanta giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 28, comma 2, lettera b), salvi i casi di interruzione e sospensione espressamente previsti. 2. L'inutile decorso del termine di cui al comma 1, da computarsi tenuto conto delle eventuali interruzioni e sospensioni intervenute, implica l'esercizio del potere sostituivo da parte del Consiglio dei Ministri, che provvede entro sessanta giorni, previa diffida all'organo competente ad adempiere entro il termine di venti giorni, anche su istanza delle parti interessate. In difetto, per progetti sottoposti a valutazione d'impatto ambientale in sede statale, si intende emesso giudizio negativo sulla compatibilità ambientale del progetto. Per i progetti sottoposti a valutazione d'impatto ambientale in sede non statale, si applicano le disposizioni di cui al periodo precedente fino all'entrata in vigore di apposite norme regionali e delle province autonome, da adottarsi nel rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia. 3. L'amministrazione competente all'autorizzazione definitiva alla realizzazione dell'opera o dell'intervento progettato acquisisce il giudizio di compatibilità ambientale comprendente le eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti, il monitoraggio delle opere e degli impianti e le misure previste per evitare, ridurre o eventualmente compensare rilevanti effetti negativi. Nel caso di iniziative promosse da autorità pubbliche, il provvedimento definitivo che ne autorizza la realizzazione deve adeguatamente evidenziare la conformità delle scelte effettuate agli esiti della procedura d'impatto ambientale. Negli altri casi i progetti devono essere adeguati agli esiti del giudizio di compatibilità ambientale prima del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione. 4. Gli esiti della procedura di valutazione di impatto ambientale devono essere comunicati ai soggetti del procedimento, a tutte le amministrazioni pubbliche competenti, anche in materia di controlli ambientali, e devono essere adeguatamente pubblicizzati. In particolare, le informazioni messe a disposizione del pubblico comprendono: il tenore della decisione e le condizioni che eventualmente l'accompagnano; i motivi e le considerazioni principali su cui la decisione si fonda, tenuto conto delle istanze e dei pareri del pubblico, nonché le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico; una descrizione, ove necessario, delle principali misure prescritte al fine di evitare, ridurre e se possibile compensare i più rilevanti effetti negativi. 32. Procedura di verifica 1. Per i progetti di cui all'articolo 23, commi 1, lettera e), e 4, lettere a), b) e e), il committente o proponente richiede preliminarmente all'autorità competente la verifica ivi prevista. Le informazioni che il committente o proponente deve fornire per la predetta verifica riguardano una descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente. 2. Nel caso in cui l'autorità competente ritenga che il progetto debba essere sottoposto a valutazione d'impatto ambientale, si applicano gli articoli 26 e seguenti. 3. L'autorità competente deve pronunciarsi entro i sessanta giorni decorrenti dalla domanda, individuando eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti e per il monitoraggio delle opere o degli impianti; avverso il silenzio inadempimento sono esperibili i rimedi previsti dalla normativa vigente. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono affinché l'elenco dei progetti per i quali sia stata chiesta la verifica ed i relativi esiti siano resi pubblici. 33. Relazioni tra VAS e VIA 1. Per progetti di opere ed interventi da realizzarsi in attuazione di piani o programmi già sottoposti a valutazione ambientale strategica, e che rientrino tra le categorie per le quali è prescritta la valutazione di impatto ambientale, in sede di esperimento di quest'ultima costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi positivamente valutati in sede di valutazione di impatto strategico o comunque decisi in sede di approvazione del piano o programma. 34. Relazioni tra VIA e IPPC 1. Per le opere e gli interventi sottoposti a valutazione di impatto ambientale e contemporaneamente rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, nonché per le modifiche sostanziali, secondo la definizione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), di tali opere o interventi, è facoltà del proponente ottenere che la procedura di valutazione dell'impatto ambientale sia integrata nel procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. 2. Ai fini di cui al comma 1, ove il proponente manifesti la volontà di avvalersi della citata facoltà:
3. Le modifiche agli impianti soggetti alla disciplina recata dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che costituiscano mera attuazione di prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale, non si considerano modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del presente decreto. 4. Le modifiche progettate per gli impianti soggetti alla disciplina recata dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che ai sensi dell'articolo 10 di tale decreto legislativo non risultino sostanziali, non costituiscono modifiche sostanziali ai sensi di quanto disposto dalla parte seconda del presente decreto. 5. Per gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, nonché per le modifiche sostanziali agli stessi, secondo la definizione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), la procedura di valutazione dell'impatto ambientale è integrata nel procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. Si applica il comma 2 del presente articolo, ad esclusione del disposto di cui alla lettera e). 6. Le modifiche agli impianti di produzione di energia elettrica e relative opere connesse, che siano soggetti anche alla disciplina di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e che costituiscano mere attuazioni di prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale e nell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, non si considerano modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del presente decreto e sono da ricomprendere nei relativi provvedimenti di autorizzazione. Capo II - Disposizioni specifiche per la VIA in sede statale 35. Progetti sottoposti a VIA in sede statale 1. Compete al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la regione interessata e sulla base dell'istruttoria esperita dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 6, la valutazione di impatto ambientale dei progetti di opere ed interventi rientranti nelle categorie di cui all'articolo 23 nei casi in cui si tratti: a) di opere o interventi sottoposti ad
autorizzazione alla costruzione o all'esercizio da parte di organi dello
Stato; 2. Per la valutazione dell'impatto ambientale dei progetti di cui al comma 1, le disposizioni del presente capo II integrano e specificano le disposizioni del capo I; queste ultime si applicano anche per la valutazione dei progetti di cui al comma 1 ove non diversamente disposto nel presente capo II. 36. Procedimento di valutazione 1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 26, commi 1 e 2, i progetti delle opere ed interventi di cui all'articolo 35 devono essere inoltrati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero per i beni e le attività culturali, alla regione territorialmente interessata, alla Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali di cui all'articolo 6 ed agli altri Ministeri eventualmente interessati. Al progetto deve essere allegato lo studio di impatto ambientale di cui all'articolo 27 e la relativa sintesi non tecnica. Qualora l'opera o intervento progettato interessi più regioni, a ciascuna regione deve essere inviata una copia del progetto, cui vanno allegati lo studio di impatto ambientale di cui all'articolo 27 e la relativa sintesi non tecnica. 2. Per le opere ed interventi che ricadano nel territorio di più enti locali, può essere depositato presso ciascuna provincia e ciascun comune solo lo stralcio del progetto e dello studio di impatto ambientale relativo alla porzione dell'opera o intervento che interessa il relativo ambito territoriale, fermo restando il deposito della sintesi non tecnica in versione integrale. Identica possibilità è ammessa con riguardo alle aree naturali protette ed i relativi enti di gestione. 3. Resta ferma la facoltà per il committente o proponente di richiedere in via preventiva al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio la definizione, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, di modalità di divulgazione più adeguate e praticabili in relazione alle specifiche caratteristiche del progetto. Con le stesse modalità, su espressa richiesta del committente o proponente, possono essere definite le comunicazioni ed i depositi da effettuarsi per la riapertura avanti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del procedimento originariamente avviato in sede regionale o provinciale, e per il quale l'autorità designata dalla regione o provincia autonoma si sia dichiarata incompetente ai sensi dell'articolo 42, comma 3. 4. Le regioni, le province ed i comuni interessati devono esprimere il loro parere entro sessanta giorni dalla data della trasmissione di cui ai commi 1 e 2. Decorso tale termine, il giudizio di compatibilità può essere emesso anche in assenza dei predetti pareri. 5. Salvo quanto disposto dal regolamento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera b), l'annuncio dell'avvenuta presentazione deve essere comunque pubblicato, a cura del committente o proponente, almeno in un quotidiano a diffusione nazionale e in un quotidiano a diffusione regionale per ciascuna regione territorialmente interessata. 6. Chiunque vi abbia interesse, ai sensi delle leggi vigenti, può presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, oppure direttamente alla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 6, e alla regione interessata istanze, osservazioni o pareri scritti sull'opera soggetta a valutazione di impatto ambientale, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avvenuta comunicazione del progetto. 7. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sulla base dell'istruttoria svolta ai sensi dell'articolo 37, si pronuncia sulla compatibilità ambientale, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro proponente, entro novanta giorni dalla data dell'ultima delle pubblicazioni di cui al comma 5, e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dall'ultima delle trasmissioni di cui ai commi 1 e 2, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri in casi di particolare rilevanza. 8. L'inutile decorso dei termini di cui al comma 7, da computarsi tenuto conto delle eventuali interruzioni e sospensioni intervenute, implica l'esercizio del potere sostituivo da parte del Consiglio dei Ministri, che provvede ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 31, comma 2. 9. Per le opere di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 35, il Ministro competente alla loro realizzazione, ove non ritenga di uniformare il progetto proposto al giudizio di compatibilità del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, può proporre motivatamente al Presidente del Consiglio dei Ministri l'adozione di un provvedimento di revisione di tale giudizio, o disporre la non realizzazione del progetto. Sulla proposta di revisione il Consiglio dei Ministri si esprime nei termini e con gli effetti di cui al comma 8 del presente articolo. 37. Compiti istruttori della commissione tecnico-consultiva 1. Le attività tecnico-istruttorie per la valutazione ambientale dei progetti di opere ed interventi di competenza dello Stato sono svolte dalla Commissione di cui all'articolo 6. A tal fine il vicepresidente competente, per ogni progetto inviatogli ai sensi dell'articolo 26, comma 1, provvede alla costituzione di apposita sottocommissione secondo i criteri di cui all'articolo 6, comma 5; ove ne ricorrano i presupposti la sottocommissione è integrata ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 6. Il presente comma non si applica agli impianti disciplinati dai commi 8, 9, 10 e 11. 2. Ove la sottocommissione verifichi
l'incompletezza della documentazione presentata, ne può richiedere
l'integrazione. In tal caso i termini temporali del procedimento restano
sospesi fino al ricevimento delle integrazioni richieste. Nel caso in cui
il soggetto interessato non provveda a fornire le integrazioni richieste
entro i trenta giorni successivi, o entro il diverso termine specificato
nella richiesta di integrazione stessa in considerazione della possibile
difficoltà a produrre determinate informazioni, il procedimento viene
archiviato. È comunque facoltà del committente o proponente presentare una
nuova domanda. 4. Il parere emesso dalla sottocommissione è trasmesso, entro dieci giorni dalla sua verbalizzazione, dal competente vicepresidente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'adozione del giudizio di compatibilità ambientale ai sensi del comma 7 dell'articolo 36. 5. Nei casi in cui, in base alle procedure di approvazione previste, la valutazione di impatto ambientale venga eseguita su progetti preliminari, la sottocommissione ha, altresì, il compito di verificare l'ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni del giudizio di compatibilità ambientale e di effettuare gli opportuni controlli in tal senso. 6. Qualora nel corso delle verifiche di cui al comma 5 si accerti che il progetto definitivo differisce da quello preliminare quanto alle aree interessate oppure alle risorse ambientali coinvolte, o comunque che risulta da esso sensibilmente diverso, la sottocommissione trasmette specifico rapporto al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che adotta i provvedimenti relativi all'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e dispone la nuova pubblicazione dello stesso, anche ai fini dell'invio di osservazioni da parte dei soggetti pubblici e pr |