Paesaggio e Architettura Rurale  
Territorio e ambiente nelle aree rurali

NORME SU PAESAGGIO E AMBIENTE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 10 agosto 2004, n. 33/1.
(Regione Sardegna)

Provvedimenti cautelari e d'urgenza per la salvaguardia e la tutela del paesaggio e dell'ambiente della Sardegna.

Gli Assessori della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, nelle more dell'adozione di una nuova pianificazione paesistica del territorio, rappresentano l'esigenza di provvedere urgentemente alla definizione di norme transitorie per la salvaguardia e la tutela del paesaggio e dell'ambiente della Sardegna.

Per effetto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 luglio 1998 e 20 ottobre 1998 e a seguito delle sentenze del T.A.R. Sardegna dal n. 1203 al n. 1208 del 6 ottobre 2003 sono stati annullati 13 dei 14 Piani Territoriali Paesistici (PTP) approvati con Decreti del Presidente della Giunta regionale del 3 e 6 agosto 1993. Resta in vigore il solo Piano Territoriale Paesistico del Sinis (PTP n. 7), che rappresenta l'unico ambito territoriale attualmente sottoposto a tutela paesistica complessiva.

L'annullamento dei 13 PTP ha creato una situazione di precarietà nel sistema di governo del territorio della Sardegna e di incertezza nel quadro normativo regionale e locale; l'intero territorio della regione e in particolare l'arco costiero regionale, con la sola eccezione di quello dell'Oristanese (Sinis), è attualmente privo di indirizzi per la pianificazione e tutela del paesaggio e dell'ambiente.

In sintesi il sistema di governo del territorio si presenta attualmente differenziato e sperequato. In termini di adeguatezza degli strumenti di tutela paesistica e di pianificazione urbanistica; ci sono infatti:

- Comuni dotati di PUC elaborati con il supporto dello Studio di Compatibilità Paesistica Ambientale in coerenza con i previgenti PTP;

- Comuni ricadenti in ambiti territoriali disciplinati dal PTP n. 7 del Sinis;

- Comuni dotati di Piano regolatore o di Programma di fabbricazione non adeguato alla Legge regionale 22 dicembre 1989 n. 45 o alle Norme d'attuazione dei PTP;

- Comuni dotati di Programma di fabbricazione non ancora adeguati al Decreto dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica n. 2266/U/83 (noto come decreto Floris).

Emerge dunque l'urgenza di adottare misure cautelari che impediscano il venir meno dei connotati primari, caratterizzanti e qualificanti il patrimonio paesistico e ambientale della Sardegna tutelandone l'integrità e le potenzialità da interventi speculativi che potrebbero compromettere irrimediabilmente la qualità dello sviluppo.

Al fine di scongiurare questo pericolo, nelle more di un intervento legislativo di riordino e della predisposizione di un piano paesaggistico regionale che .recepisca gli indirizzi del Decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42, gli Assessori della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica propongono alla Giunta regionale l'adozione di un provvedimento cautelare ai sensi dell'art. 14 della Legge regionale 22 dicembre 1989, n.45.

I medesimi Assessori propongono, inoltre, che la Giunta predisponga un disegno di legge per disciplinare, in via transitoria e per i tempi strettamente necessari alla redazione del Piano paesaggistico della Sardegna, le aree oggetto della previgente disciplina paesistica in conformità e secondo gli indirizzi indicati dall'ari. 143 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.


La Giunta Regionale

su proposta degli Assessori della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica;

Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative Norme di attuazione;

Visto l'art. 57 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna), con cui sono delegate alla Regione autonoma della Sardegna le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di tutela paesaggistica;

Visto il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare gli art. 143,144 e 145 concernente il piano paesaggistico, quale strumento di tutela ambientale;

Vista la Legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso del territorio regionale) e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare gli articoli dal n. 10 al n. 14, relativi al piano territoriale paesistico, e l'art. 10 bis concernente i vincoli di conservazione integrale dei singoli caratteri naturalistici, storico morfologici e dei rispettivi insiemi di alcune categorie di beni ambientali e territoriali;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 29 luglio 1998 e del 20 ottobre 1998, nonché le sentenze T.A.R. Sardegna dal n. 1203 al n.1208 del 6 ottobre 2003 che hanno annullato i decreti del Presidente della Giunta regionale dal n. 266 al n. 279 del 6 agosto 1993 di esecutività dei Piani Territoriali Paesistici della Sardegna con l'unica eccezione del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 272 del 6 agosto 1993 portante esecutività del Piano Territoriale Paesistico n. 7 del "Sinis";

Visti i decreti dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport dal n. 2997 al n. 3012 del 23 dicembre 1985 di individuazione di sedici aree del territorio regionale tutelate con vincolo di provvisoria non modificabilità territoriale fino all'approvazione del Piano territoriale paesistico regionale;

Ritenuto, nelle more dell'approvazione del nuovo piano paesaggistico regionale ai sensi e per gli effetti di cui agli 143,144,145 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e di cui agli articoli dal n. 10 al n. 14 della Legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, di dover sottoporre ad efficaci disposizioni di salvaguardia i beni immobili costituenti il territorio costiero della Sardegna ed altri beni di particolare pregio paesistico e ambientale;

Considerato che l'assenza di strumenti di pianificazione paesaggistica costituisce grave pregiudizio perla salvaguardia dei primari valori paesistico-ambientali e che, pertanto, sussistono motivi d'urgenza per l'adozione di provvedimenti cautelari ai sensi dell'ari. 14 della Legge Regionale 22 dicembre 1989, n. 45 e sue successive modificazioni e integrazioni in relazione alle finalità di cui all'ari. 1 della stessa Legge;

Preso atto dei pareri di legittimità espressi dai Direttori generali degli Assessorati della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, e acquisito altresì, il conforme parere del Direttore generale dell'Area legale dell'Amministrazione regionale reso in data 9 agosto 2004;

Delibera

Art. 1

Sono sospese per un periodo di tre mesi dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, tutte le trasformazioni di destinazione d'uso e l'edificazione sulle aree, pubbliche o private, ricadenti nelle zone urbanistiche extraurbane C, D, E, F, G ed H previste dagli strumenti urbanistici comunali, e interessanti seguenti ambiti territoriali:

1. territori costieri compresi in una fascia della profondità di 2.000 metri dalla linea di battigia marina, anche se elevati sul mare;

2. zone umide incluse nell'elenco di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 488;

3. siti archeologici individuati ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

4. fiumi e fasce spondali di laghi per una profondità di 300 metri;

5. compendi sabbiosi e dunali;

6. aree esterne ai centri abitati, già individuate dall'Amministrazione regionale con Decreto Interassessoriale Lavori Pubblici e Difesa dell'Ambiente n. 548 dell'11 agosto 2000, in attuazione dell'ari. 1 bis e 1, 2° comma del Decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 convertito nella Legge 3 agosto 1998, n. 267, concernente misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico;

7. aree individuate dai decreti dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport dal n. 2997 al n. 3012 del 23 dicembre 1985. Le previsioni di cui al precedente comma non si applicano alle aree ricomprese nel Piano Territoriale Paesistico n. 7 del Sinis.

Art. 2

Sono consentiti:

1. Gli interventi previsti per le zone A) e B) dagli strumenti urbanistici generali vigenti;

2. gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico, di ristrutturazione e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi, il profilo esteriore e la volumetria degli edifici, nonché l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorali che non alterino lo stato dei luoghi e che non prevedano costruzioni edilizie residenziali o assimilate;

3. le opere di forestazione, di taglio o riconversione culturale, di bonifica, di risanamento e consolidamento degli abitati e delle aree interessate a fenomeni franosi, le opere di sistemazione idrogeologica, sempre che tali opere siano autorizzate o approvate dagli organi competenti;

4. gli interventi di iniziativa pubblica finalizzati alla razionalizzazione edilizia ed urbanistica dei preesistenti agglomerati storicamente consolidati;

5. gli interventi relativi alla ricostruzione diabitati in seguito a calamità naturali.

La realizzazione delle opere pubbliche dello Stato, della Regione, delle Province, dei Comuni e degli Enti strumentali statali o regionali può essere autorizzata dalla Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti.

Sono fatti salvi gli interventi previsti dai Piani Urbanistici Comunali già approvati in adeguamento ai Piani Territoriali Paesistici, di cui ai Decreti del Presidente della Giunta regionale del 6 agosto 1993, purché successivamente non modificati in difformità degli stessi Piani Territoriali Paesistici, nonché gli atti finalizzati al perfezionamento dell'iter di adozione e approvazione dei Piani Urbanistici Comunali secondo le previsioni dei precitati Piani Territoriali Paesistici.
Sono, inoltre, fatti salvi gli interventi i cui lavori siano in corso di realizzazione alla data di pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e quelli per i quali siano stati perfezionati, sempre alla data di pubblicazione della presente deliberazione, tutti i relativi procedimenti previsti per l'inizio dei lavori.

Art. 3

Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano in tutto il territorio delle Isole minori della Sardegna, dove il predetto vincolo di non modificabilità territoriale è limitato ai terri-tori costieri compresi in una fascia della profondità di 500 metri dalla linea di battigia marina, anche se elevati sul mare.

Art. 4

Con il presente atto viene revocata ogni precedente deliberazione in contrasto con gli indirizzi espressi nell'atto medesimo.

Il presente provvedimento è trasmesso al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 14 della Legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 ed inviato al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna per la sua pubblicazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale: Duranti
II Presidente: Soru