| Paesaggio e Architettura Rurale Territorio e ambiente nelle aree rurali |
| NORME SU PAESAGGIO E AMBIENTE |
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Legge
28/01/1977 n.
10 "Bucalossi"
(in Gazz. Uff., 29 gennaio 1977, n. 27). Norme per la edificabilità dei suoli (1) (1) Il d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, ha soppresso l'ufficio del pretore e, fuori dai casi espressamente previsti dal citato decreto, le relative competenze sono da intendersi trasferite al tribunale ordinario. Lo stesso decreto ha soppresso l'ufficio del pubblico ministero presso la pretura circondariale e ha provveduto a trasferirne le relative funzioni all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale ordinario. Pertanto, i riferimenti a pretore ed a pretura sono sostituiti, rispettivamente, dai riferimenti al presidente del tribunale e al tribunale. Inoltre, qualora il presente provvedimento attribuisca funzioni amministrative alternativamente al pretore e ad organi della P.A., le attribuzioni pretorili si intendono soppresse; sono altresì soppresse le funzioni amministrative di altre autorità giurisdizionali, eccezion fatta per il giudice di pace, se attribuite in via alternativa tanto al pretore che ad organi della P.A. |
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Art. 1. Trasformazione urbanistica del territorio e concessione di edificare. Ogni
attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio
comunale partecipa agli oneri ad essa relativi e la esecuzione delle opere
è subordinata a concessione da parte del sindaco, ai sensi della presente
legge. Art. 2. Piani di zona e demani comunali di aree. Per
le aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 8 aprile 1962, n.
167, e per quelle acquisite ai sensi degli articoli 27 e 51 della legge 22
ottobre 1971, n. 865, resta fermo il regime previsto dalle norme della
stessa legge n. 865. Anche per tali aree è necessario il provvedimento
del sindaco di cui all'articolo 1 della presente legge. (Omissis) (1).
L'articolo 26 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è abrogato. Le aree già
vincolate ai sensi di detto articolo sono assoggettate al regime previsto
dall'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, salvo quanto
previsto nell'undicesimo, nel sedicesimo e nel diciottesimo comma dello
stesso articolo 35 per ciò che concerne i requisiti soggettivi.
(Omissis) (2). Art. 3. Contributo per il rilascio della concessione. La
concessione comporta la corresponsione di un contributo commisurato
all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di
costruzione. Art. 4. Caratteristiche della concessione. La
concessione è data dal sindaco al proprietario dell'area o a chi abbia
titolo per richiederla con le modalità, con la procedura e con gli effetti
di cui all'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive
modificazioni ed integrazioni, in conformità alle previsioni degli
strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi e, nei comuni sprovvisti
di detti strumenti, a norma dell'articolo 41-quinquies, primo e terzo
comma, della legge medesima, nonché delle ulteriori norme regionali. Per
gli immobili di proprietà dello Stato la concessione è data a coloro che
siano muniti di titolo, rilasciato dai competenti organi
dell'amministrazione, al godimento del bene. Nell'atto di concessione
sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. Il
termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno; il
termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere abitabile o
agibile, non può essere superiore a tre anni e può essere prorogato, con
provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del
concessionario, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la
loro esecuzione. Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori può
essere concesso esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da
realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive;
ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia
previsto in più esercizi finanziari. Qualora i lavori non siano ultimati
nel termine stabilito, il concessionario deve presentare istanza diretta
ad ottenere una nuova concessione; in tal caso la nuova concessione
concerne la parte non ultimata. La concessione è trasferibile ai
successori o aventi causa. Essa non incide sulla titolarità della
proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per
effetto del suo rilascio ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di
decadenza ai sensi della presente legge e le sanzioni previste
dall'articolo 15 della stessa. Resta fermo inoltre il disposto di cui al
penultimo comma dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150. La
regione stabilisce le forme e le modalità d'esercizio dei poteri
sostitutivi nel caso di mancato rilascio della concessione nei termini di
legge. A decorrere dal 1º gennaio 1979, salva l'applicazione
dell'articolo 4 della legge 1º giugno 1971, n. 291, nei comuni sprovvisti
degli strumenti urbanistici generali e in mancanza di norme regionali e
fino all'entrata in vigore di queste, la concessione deve osservare i
seguenti limiti: Art. 5. Determinazione degli oneri di urbanizzazione.
L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, previsti
dall'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, modificato
dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonché dalle leggi
regionali, è stabilita, ai fini del precedente articolo 3, con
deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che
la regione definisce, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, per classi di comuni in relazione: Art. 6. Determinazione del costo di costruzione. Il
costo di costruzione di cui all'articolo 3 della presente legge per i
nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento
ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle
stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'art. 4 della
L. 5 agosto 1978, n. 457. Con gli stessi provvedimenti di cui al primo
comma, le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche
superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per
l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del
detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento (1).
Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali di cui al primo
comma, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di
costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione
dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (1). Il contributo
afferente alla concessione comprende una quota di detto costo, variabile
dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in
funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della
loro destinazione ed ubicazione (1). Nel caso di interventi su edifici
esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo
degli interventi stessi così come individuati dal comune in base ai
progetti presentati per ottenere la concessione. Art. 7. Edilizia convenzionata. Per gli interventi di edilizia abitativa, ivi compresi quelli sugli edifici esistenti, il contributo di cui al precedente articolo 3 si è ridotto alla sola quota di cui all'articolo 5 qualora il concessionario si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dal successivo articolo 8. Nella convenzione può essere prevista la diretta esecuzione da parte dell'interessato delle opere di urbanizzazione, in luogo del pagamento della quota di cui al comma precedente; in tal caso debbono essere descritte le opere da eseguire e precisati i termini e le garanzie per l'esecuzione delle opere medesime. Fino all'approvazione da parte della regione della convenzione-tipo, le convenzioni previste dal presente articolo sono stipulate in conformità ad uno schema di convenzione-tipo, deliberato dal Consiglio comunale, contenente gli elementi di cui al successivo articolo 8. Può tener luogo della convenzione un atto unilaterale d'obbligo con il quale il concessionario si impegna ad osservare le condizioni stabilite nella convenzione-tipo ed a corrispondere nel termine stabilito la quota relativa alle opere di urbanizzazione ovvero ad eseguire direttamente le opere stesse. La convenzione o l'atto d'obbligo unilaterale sono trascritti nei registri immobiliari a cura del comune e a spese del concessionario.
Art. 8. Convenzione-tipo. Ai
fini della concessione relativa agli interventi di edilizia abitativa di
cui al precedente articolo 7, la regione approva una convenzione-tipo, con
la quale sono stabiliti i criteri nonché i parametri, definiti con
meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi le
convenzioni comunali nonché gli atti di obbligo in ordine essenzialmente
a:
Art. 9. Concessione gratuita. Il contributo di cui al precedente articolo 3 non è dovuto: a) per le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art. 12, L. 9 maggio 1975, n. 153; b) per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio e mutamento della destinazione d'uso, quando il concessionario si impegni, mediante convenzione o atto d'obbligo unilaterale a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione; c) per gli interventi di manutenzione straordinaria, restando fermo che per la manutenzione ordinaria la concessione non è richiesta; d) per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20 per cento, di edifici unifamiliari; e) per le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche o statiche delle abitazioni, nonché per la realizzazione dei volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito della installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni; f) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici; g) per le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità. Per le opere realizzate dai soggetti di cui al secondo comma dell'art. 4 il contributo per la concessione - da determinarsi dal comune ai sensi del precedente art. 5 - è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione. Restano ferme le norme di cui agli articoli 29 e 31, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.
Art. 10. Concessione relativa ad opere o impianti non destinati alla residenza. La concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla presentazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base a parametri che la regione definisce con i criteri di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 5, nonché in relazione ai tipi di attività produttiva. La concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi del precedente articolo 5, nonché una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio comunale. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi precedenti, nonché di quelle nelle zone agricole previste dal precedente articolo 9, venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo per la concessione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento della intervenuta variazione.
Art. 11. Versamento del contributo afferente alla concessione. La quota di contributo di cui al precedente articolo 5 è corrisposta al comune all'atto del rilascio della concessione. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il concessionario può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal comune. La quota di contributo di cui al precedente articolo 6 è determinata all'atto del rilascio della concessione ed è corrisposta in corso d'opera con le modalità e le garanzie stabilite dal comune e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione delle opere.
Art. 12. Destinazione dei proventi delle concessioni. I proventi delle concessioni e delle sanzioni di cui agli articoli 15 e 18 sono versati in conto corrente vincolato presso la tesoreria del comune e sono destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali di cui all'articolo 13, nonché, nel limite massimo del 30 per cento, a spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale (1). (1) Articolo così sostituito dall'art. 16-bis, d.l. 1 luglio 1986, n. 318, conv. in l. 9 agosto 1986, n. 488.
Art. 13. Programmi pluriennali di attuazione. L'attuazione degli strumenti urbanistici generali avviene sulla base di programmi pluriennali di attuazione che delimitano le aree e le zone - incluse o meno in piani particolareggiati o in piani convenzionati di lottizzazione - nelle quali debbono realizzarsi, anche a mezzo di comparti, le previsioni di detti strumenti e le relative urbanizzazioni, con riferimento ad un periodo di tempo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Nella formulazione dei programmi deve essere osservata la proporzione tra aree destinate all'edilizia economica e popolare e aree riservate all'attività edilizia privata, stabilita ai sensi dell'articolo 3 della L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, come modificato ai sensi dell'articolo 2 della presente legge. La regione stabilisce con propria legge, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contenuto ed il procedimento di formazione dei programmi pluriennali di attuazione, individua i comuni esonerati, anche in relazione alla dimensione, all'andamento demografico ed alle caratteristiche geografiche, storiche ed ambientali - fatta comunque eccezione per quelli di particolare espansione industriale e turistica - dall'obbligo di dotarsi di tali programmi e prevede le forme e le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei comuni inadempienti. Nei comuni obbligati ai sensi del terzo comma la concessione di cui all'articolo 1 della presente legge è data solo per le aree incluse nei programmi di attuazione e, al di fuori di esse, per le opere e gli interventi previsti dal precedente articolo 9, sempreché non siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici generali. Fino all'approvazione dei programmi di attuazione, al di fuori dei casi previsti nel precedente comma, la concessione è data dai comuni obbligati soltanto su aree dotate di opere di urbanizzazione o per le quali esista l'impegno dei concessionari a realizzarle. Qualora nei tempi indicati dai programmi di attuazione gli aventi titolo non presentino istanza di concessione singolarmente o riuniti in consorzio, il comune espropria le aree sulla base delle disposizioni della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificata dalla presente legge. Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai beni immobili di proprietà dello Stato. La legge regionale prevede le modalità di utilizzazione delle aree espropriate. Nei comuni esonerati trova applicazione la norma di cui al primo comma del precedente articolo 4 (1). (1) Articolo così sostituito dall'art. 16-bis, d.l. 1 luglio 1986, n. 318, conv. in l. 9 agosto 1986, n. 488.
Art. 14. Indennità di espropriazione. (Omissis) (1). (1) Modifica la l. 22 ottobre 1971, n. 865. La Corte cost., con sent. 30 gennaio 1980, n. 5, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nelle parti in cui reca modificazioni agli artt. 16, commi quinto, sesto, settimo, e 20, comma terzo, della l. 22 ottobre 1971, n. 865.
Art. 15. Sanzioni amministrative. Il
mancato versamento del contributo nei termini di cui al precedente
articolo 11 comporta:
Art. 16. Tutela giurisdizionale. I ricorsi giurisdizionali contro il provvedimento con il quale la concessione viene data o negata nonché contro la determinazione e la liquidazione del contributo e delle sanzioni previste dagli artt. 15 e 18 sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali, i quali, oltre i mezzi di prova previsti dall'art. 44, primo comma, R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, possono disporre altresì le perizie di cui all'art. 27, R.D. 17 agosto 1907, n. 642.
Art. 17. Sanzioni penali. Salvo
che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni
amministrative, si applica:
Art. 18. Norme transitorie. Rimangono salve le licenze edilizie già rilasciate, anche in attuazione di piani di lottizzazione, prima della data di entrata in vigore della presente legge, purché i lavori siano completati entro quattro anni dalla stessa data così da rendere gli edifici abitabili o agibili. Per la parte non completata entro tale termine dovrà essere richiesta la concessione (1). Fermi restando gli oneri di urbanizzazione, la quota di cui all'articolo 6 riguardante il costo di costruzione: non è dovuta per le istanze presentate fino a sei mesi dalla data predetta; è ridotta al 30 per cento della misura stabilita dalle norme della presente legge per le istanze di concessione presentate entro dodici mesi dalla stessa data; è ridotta al 60 per cento della misura medesima per le istanze di concessione presentate entro ventiquattro mesi da tale data. Le disposizioni del precedente comma non si applicano qualora le istanze non siano corredate dagli atti, documenti ed elaborati previsti dalle vigenti norme urbanistico-edilizie ovvero i progetti presentati vengano assoggettati a varianti essenziali su richiesta del concessionario prodotta oltre i termini suindicati. In ordine alle istanze di cui al secondo comma, la concessione, con i benefici ivi previsti, non può essere data dopo due anni dalla presentazione delle istanze stesse, salvo che sia successivamente intervenuta decisione di annullamento del silenzio rifiuto o di un provvedimento negativo emesso dal comune (2). I lavori oggetto delle concessioni di cui sopra debbono essere completati entro tre anni dalla data di rilascio, così da rendere gli edifici abitabili o agibili. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata (3). Per i piani di lottizzazione convenzionata di cui all'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, già approvati, restano fermi gli oneri di urbanizzazione convenzionata. Il rilascio delle singole concessioni è subordinato soltanto al pagamento della quota del costo di costruzione, secondo le norme della presente legge (4). (1) Termine portato a cinque anni dall'art. 1, d.l. 8 gennaio 1981, n. 4, conv. in l. 12 marzo 1981, n. 58. Una ulteriore proroga del termine al 31 dicembre 1984 è stata disposta dall'art. 6, d.l. 29 dicembre 1983, n. 747, conv. in l. 27 febbraio 1984, n. 18. Il termine di quattro anni è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1985 dall'art. 1, comma 5-quinquies, d.l. 22 dicembre 1984, n. 901, conv. in l. 1 marzo 1985, n. 42. (2) Comma così sostituito dall'art. 49, l. 5 agosto 1978, n. 457. (3) Termine prorogato al 31 dicembre 1985 dall'art. 1, comma 5-quinquies, d.l. 22 dicembre 1985, n. 901, conv. in l. 1 marzo 1985, n. 42. (4) I proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni di cui al presente articolo possono essere destinati anche al finanziamento di spese di manutenzione del patrimonio comunale (art. 49, comma 7, l. 27 dicembre 1997, n. 449).
Art. 19. Le disposizioni di cui al precedente articolo 14, in materia di determinazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione, non si applicano ai procedimenti in corso se la liquidazione dell'indennità predetta sia divenuta definitiva o non impugnabile o definita con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino all'insediamento delle commissioni di cui all'articolo 14, le competenze attribuite a queste sono svolte dall'ufficio tecnico erariale, il quale applica i criteri previsti dalla presente legge per la determinazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione.
Art. 20. Norme tributarie. Ai provvedimenti, alle convenzioni e agli atti d'obbligo previsti dalla presente legge si applica il trattamento tributario di cui all'articolo 32, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. La trascrizione prevista dall'articolo 15 della presente legge si effettua a tassa fissa.
Art. 21. Disposizioni finali. Restano in vigore le norme della legge 18 dicembre 1973, n. 880, e della legge 2 agosto 1975, n. 393. Restano altresì in vigore le norme della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, sempreché non siano incompatibili con quelle della presente legge ed intendendosi la espressione <<licenza edilizia>> sostituita dall'espressione <<concessione>>.
Art. 22. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
