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PIANO URBANISTICO COMUNALEComune di AAA |
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SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LE ZONE AGRICOLE E PER LE ZONE DI SALVAGUARDIA
Art. 1 - FINALITA' 1. Le presenti norme sono redatte in conformità con le indicazioni del D.P.G.R. 3 agosto 1994, n. 228, “Direttive per le zone agricole” emanato in attuazione dell'art. 8 della L.R. 22 dicembre 1989, n. 45, concernente "Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale". 2. Il presente regolamento disciplina l'uso e l'edificazione delle zone agricole (zone E) nel Comune di AAA, perseguendo le seguenti finalità: a) valorizzare le vocazioni di sviluppo economico delle zone agricole del Comune; b) valorizzare e tutelare le attitudini ambientali delle aree che rivestono particolare rilievo dal punto di vista naturalistico, geomorfologico, paesaggistico, archeologico ecc. c) porre in atto misure di tutela del suolo e delle aree particolarmente esposte a rischi di natura idrogeologica o pedologica; d) incoraggiare la permanenza, nelle zone classificate agricole, della popolazione rurale in condizioni civili ed adeguate alle esigenze sociali attuali; e) favorire il recupero funzionale ed estetico del patrimonio edilizio extraurbano esistente, sia per l'utilizzo aziendale che per quello abitativo; f) tutelare le parti di territorio a vocazione produttiva agricola e salvaguardare l’integrità dell’azienda agricola e rurale; g) orientare ad un corretto uso delle risorse ambientali, produttive e culturali presenti nell’Agro del Comune di AAA.
Art. 2 - ATTIVITA’ CONSENTITE NELLE ZONE AGRICOLE E NELLE ZONE DI SALVAGUARDIA 1. Entro le zone agricole del Comune di AAA (come dalla tavola zonizzazione del territorio comunale) sono consentite le attività agricole previste dall’art 2135 del C.C.
Art. 3 - INDIVIDUAZIONE DELLE SOTTOZONE AGRICOLE 1. Nel Piano Urbanistico Comunale il territorio extraurbano, o spazio rurale, viene classificato come segue: · zone E1 zona agricola principale Þ aree caratterizzate da una produzione agricola tipica e specializzata; · zone E2 zona agricola secondaria Þ aree di primaria importanza per la funzione agricolo produttiva, anche in relazione all’estensione, composizione e localizzazione dei terreni; · zone E5a zona agricola marginale Þ aree marginali per attività agricola nelle quali viene ravvisata l’esigenza di garantire condizioni adeguate di stabilità ambientale. · zone E5f zona agricolo-forestale Þ aree marginali per attività agricola nelle quali viene ravvisata l’esigenza di garantire condizioni adeguate di stabilità ambientale. 2. I confini delle zone agricole sono riportati nella tavola zonizzazione del territorio comunale. 3. Gli indici fondiari previsti per le rispettive zone e sottozone sono quelli indicati al successivo art. 4.
ART. 4 - CRITERI PER L'EDIFICAZIONE NELLE ZONE AGRICOLE 1. Entro il territorio del Comune di AAA sono ammessi i seguenti indici massimi di edificabilità relativi alle strutture sotto indicate: a) fabbricazione ed impianti connessi alla conduzione agricola e zootecnica del fondo, all'itticoltura, alla valorizzazione e trasformazione dei prodotti aziendali, con esclusione degli impianti classificabili come industriali. Indice di edificabilità fino a 0,20 mc/mq; b) fabbricati per agriturismo, così come normati al successivo art. 7; c) fabbricati funzionali alla conduzione e gestione dei boschi e degli impianti arborei industriali (forestazione produttiva). Indice di edificabilità fino a 0,01 mc/mq; d) strutture per il recupero terapeutico dei disabili, dei tossicodipendenti, e per il recupero del disagio sociale. Indice di edificabilità: fino a 0,10 mc/mq; e) residenze connesse alla conduzione dei fondi. Indice di edificabilità: fino a 0,03 mc/mq. 2. Sono inoltre consentiti interventi per la realizzazione di strutture per l’agriturismo e il turismo rurale, da effettuare secondo quanto previsto dai successivi articoli 6 e 7. 3. Ai fini edificatori la superficie minima di intervento è stabilita in ha 1,00, salvo per quanto riguarda la destinazione per impianti serricoli, impianti orticoli in pieno campo e impianti vivaistici, per i quali è stabilita in ha 0,50. Per le residenze la superficie minima di intervento è tassativamente stabilita in ha 1,00. 4. Nelle aree in cui la pendenza sia superiore al 35%, nelle aree di esondazione fluviale, ed entro il limite di 150 m dal bordo delle acque pubbliche classificate, è vietata l’edificazione. Le relative superfici possono però essere utilizzate come aree di competenza ai fini del calcolo degli indici di edificabilità per costruzioni ubicate al di fuori di tali aree. 5. Per il rilascio della concessione edilizia a fini edificatori la determinazione della destinazione produttiva agricola di un fondo deve essere dimostrata mediante la produzione di documentazione tecnico amministrativa, costituita da: a) autocertificazione da parte del conduttore del fondo in cui si dichiara che le opere da effettuarsi sono connesse e coerenti con la conduzione dell’azienda agraria, e funzionali allo svolgimento dell’attività agricola o forestale; b) per aziende agrituristiche dichiarazione sostitutiva di atto notorio nel caso previsto dal successivo articolo 6 comma 2. c) elaborati tecnici a firma di tecnico abilitato, comprovanti le forme e le caratteristiche dell’iniziativa produttiva di cui si tratta attraverso: 1) relazione tecnica contenente descrizione dello stato di fatto e indicazione degli interventi in progetto, con dettaglio progettuale comprendente: a) indicazioni catastali e proprietà; b) descrizione dettagliata di strutture, tamponature, coperture e finiture, con indicazione chiara sulla scelta dei materiali; c) inquadramento bioclimatico del progetto, con indicazioni relative al sistema di isolamento, riscaldamento e/o raffrescamento degli ambienti, con descrizione delle eventuali soluzioni adottate legate al risparmio energetico; d) indicazione e descrizione degli impianti elettrico, di illuminazione, idrico, ecc. e) descrizione dello smaltimento dei reflui; f) adeguamento a normative sovraordinate (igienico sanitarie, disabili, ecc.); g) relazione agronomica, contenente le indicazioni sull’ordinamento produttivo aziendale e sulle tecniche colturali e produttive esistenti e di progetto, la dimostrazione della congruità delle opere con le potenzialità del fondo, la rispondenza agli indirizzi delle normative agricole regionali, nazionali e comunitarie (a firma di tecnico agrario abilitato); h) descrizione di massima degli impatti sull’ambiente degli interventi produttivi e delle soluzioni di adottate per ridurre tali impatti; 1) elaborati di progetto contenenti: i) corografia, con indicazione chiara dell’area di intervento; j) stralcio della tavola di zonizzazione; k) planimetrie catastali dell’area oggetto dell’intervento l) planimetria degli interventi su base catastale (in scala non superiore a 1:4.000) m) planimetria quotata degli interventi in scala uguale; n) eventuali disegni particolari delle opere; 1) piano di fattibilità economico-finanziaria dell’intervento, compresa l’eventuale indicazione di finanziamenti pubblici utilizzati; 2) relazione agronomico-ambientale, contenente le indicazioni sull’ordinamento produttivo aziendale e sulle tecniche colturali e produttive esistenti e di progetto, la dimostrazione della congruità delle opere con le potenzialità del fondo, la descrizione di massima degli impatti sull’ambiente degli interventi produttivi e delle soluzioni di adottate per ridurre tali impatti, la rispondenza agli indirizzi delle normative agricole regionali, nazionali e comunitarie (a firma di tecnico agrario abilitato); 3) schema di visualizzazione, come previsto al successivo art.5 lettera d). d) studio di compatibilità agro-ambientale, normato al successivo art. 5, nel caso in cui l’intervento riguardi: 1) fabbricati zootecnici, ad eccezione di piccole strutture per l’allevamento ovino (non oltre 200 capi circa); 2) impianti serricoli di dimensione superiore ai 5000 mq di superficie coperta 3) altri interventi di trasformazione del territorio rurale di scala o impatto ambientale/visuale rilevante. 6. Per lo svolgimento delle attività previste all’art. 2, è ammessa l’installazione di manufatti precari realizzati con strutture in materiale leggero semplicemente appoggiati a terra, per le quali sono consentite unicamente le opere di ancoraggio, che non comportino alcuna modificazione dello stato dei luoghi. L’installazione potrà essere realizzata, previa comunicazione al sindaco, corredata di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale siano dichiarate: a) le motivate esigenze produttive, le caratteristiche, le dimensioni e la collocazione del manufatto, con la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei materiali; b) il periodo di utilizzazione e di manutenzione del manufatto, comunque non superiore ad un anno; c) il rispetto delle norme di riferimento; d) l’impegno alla rimozione del manufatto al termine del periodo di utilizzazione. In alternativa, nelle zone E2a ed E5, in fondi con superficie minima di almeno 2000 mq sarà possibile realizzare un vano appoggio delle dimensioni di non oltre 25 mq, per cui andrà richiesta adeguata concessione edilizia concessione edilizia nei modi previsti. 7. Entro le zone E5 sono ammessi i seguenti indici massimi di edificabilità relativi alle strutture sotto indicate: a) fabbricazione ed impianti connessi alla conduzione agricola e zootecnica del fondo, all'itticoltura, alla valorizzazione e trasformazione dei prodotti aziendali, con esclusione degli impianti classificabili come industriali. Indice di edificabilità fino a 0,10 mc/mq; b) fabbricati funzionali alla conduzione e gestione dei boschi e degli impianti arborei industriali (forestazione produttiva). Indice di edificabilità fino a 0,01 mc/mq; c) strutture per il recupero terapeutico dei disabili, dei tossicodipendenti, e per il recupero del disagio sociale. Indice di edificabilità: fino a 0,10 mc/mq; d) residenze connesse alla conduzione dei fondi. Indice di edificabilità: fino a 0,015 mc/mq. 8. Per fabbricati ed impianti connessi alla conduzione agricola e zootecnica del fondo, all'itticoltura, alla valorizzazione e trasformazione dei prodotti aziendali devono intendersi quei fabbricati, costruiti su un unico piano fuori terra e su di un’unica quota di pavimento, oppure, nel caso di terreni in pendenza, aventi almeno un prospetto fuori terra. I predetti edifici, per essere considerati come tali, devono anche essere privi balconi, pensiline ed aggetti. Non sono consentiti, ai fini della realizzazione dei predetti edifici, movimenti di terra tali da modificare in modo rilevante lo stato dei luoghi. 9. Per i fabbricati ed impianti connessi alla conduzione agricola e zootecnica del fondo, all'itticoltura, alla valorizzazione e trasformazione dei prodotti aziendali l’indice di copertura massimo sarà pari al 10% della superficie fondiaria. Per gli impianti serricoli tale indice non dovrà superare il 50% della superficie fondiaria. 10. Il distacco minimo dal confine dovrà essere di 6 m. E’ consentito costruire in aderenza previo nulla osta del proprietario confinante. Il distacco dal filo delle strade di penetrazione del lotto non deve essere inferiore a 10 m, per le strade comunali 15 m, per le strade provinciali 20 m, per le strade statali 30 m. 11 Le recinzioni potranno essere realizzate con un muro pieno di altezza max di m. 1, e da elementi a giorno per un’altezza complessiva, rispetto al piano di sistemazione definitiva del terreno non superiore a 2,5 m.
Art. 5 - CONTENUTI DEGLI STUDI DI COMPATIBILITA’ AGRO-AMBIENTALE 1. Lo studio di compatibilità agro-ambientale, a corredo delle richieste di concessione edilizia come specificato all’art. 4, comma 5, lettera d), deve integrare le informazioni relative all’area oggetto dell’intervento, fornendo una descrizione approfondita dei caratteri idrologici, climatologici, pedologici, e paesaggistici del sito; deve inoltre analizzare dettagliatamente l’impatto paesaggistico ed ambientale - oltre alle eventuali modificazioni agronomiche e pedologiche - che l’intervento in esame produrrà sul sito e sull’area ad esso circostante, descrivendo le eventuali soluzioni applicabili per ridurne gli effetti negativi. Lo studio di compatibilità agro-ambientale dovrà essere corredato dei seguenti elaborati illustrativi e di indagine in scala non inferiore al 1:2000: a) individuazione fisico-descrittiva dell’ambito dove è prevista la realizzazione della proposta di piano o edificatoria; b) descrizione analitica sia dell’ambito oggetto dell’intervento che dei luoghi di più vasta area ad esso circostanti, con evidenziazione del grado di vulnerabilità dell’ambiente per effetto dell’intervento proposto, avendo particolare riguardo ai valori naturalistici e climatologici, ai beni storici e culturali, agli aspetti percettivi, alla conservazione dei suoli ed al rischio idrogeologico; c) descrizione delle caratteristiche progettuali dell’intervento proposto ed illustrazione delle possibili alternative di localizzazione; d) “Schema di visualizzazione” destinato a fornire elementi di supporto grafico e fotografico alla valutazione dell’intervento rispetto al sistema preesistente, consistente di (documentazione minima): a) rilievo fotografico panoramico con riferimento ai punti di vista prevalenti e comunque significativi e di dettaglio; b) visualizzazione, nell’ambito delle immagini fotografiche relative ai punti di vista prevalenti, della sagoma dell’intervento proposto, corredata dalle informazioni che si ritengono utili per la sua corretta definizione (tecnica costruttiva, materiali impiegati nelle strutture portanti, nelle coperture, negli infissi e negli intonaci, colori ecc....); c) nel caso di interventi dimensionalmente rilevanti è necessario riferire l’analisi ad un ambito territoriale significativo; d) nel caso di trasformazioni edilizie limitate o nel caso di restauro o ampliamento di fabbricati di valore tradizionale, l’indagine può essere ricondotta alla rappresentazione del singolo edificio o della singola unità fondiaria; e) smaltimento reflui? f) Bilancio ecologico e bilancio energetico? g) descrizione delle misure previste per eliminare i possibili effetti negativi e, se ineliminabili, per minimizzarne e compensarne lo sfavorevole impatto sull’ambiente.
Art. 6 - AGRITURISMO 1. E’ consentito, nelle zone agricole, l’esercizio dell’agriturismo, quale attività complementare a quella agricola e zootecnica in coerenza con le vigenti leggi sull’agriturismo, e in particolare con la L.R. 18/98 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora venga richiesta concessione edilizia per la realizzazione di nuove strutture aziendali orientate all’attività agrituristica, sono ammessi tre posti letto per ettaro con destinazione agrituristica. Per ogni posto letto va computata una cubatura massima di 50 mc. Le volumetrie per i posti letto con destinazione agrituristica sono aggiuntive rispetto ai volumi massimi ammissibili per la residenza nella medesima azienda agricola in cui si esercita l’attività agrituristica. La superficie minima del fondo non deve essere inferiore a ha 3.00. 2. Il concessionario con dichiarazione sostitutiva di atto notorio da accludere alla richiesta di concessione edilizia deve impegnarsi a vincolare al fondo le strutture edilizie e a mantenere la destinazione agrituristica dei posti letto, per un periodo non inferiore a 5 anni, e per lo stesso periodo a non frazionare la superficie aziendale. 3. Il progetto edilizio deve prevedere sia le residenze sia le attrezzature e gli impianti, a meno che essi preesistano e siano adeguati alla produzione indicata nel progetto. 4. La realizzazione e la ristrutturazione dei fabbricati agrituristici deve avvenire in armonia con il contesto paesistico-territoriale. 5. Per aziende aventi superficie minore o uguale a 10 ha il limite massimo per l’ospitalità presso l’abitazione dell’imprenditore agricolo e in altri fabbricati situati nell’azienda agricola è di 6 camere e 10 posti letto. Per lo stesso tipo di aziende il limite massimo per l’ospitalità è di 5 piazzole e 15 campeggiatori. 6. Per le aziende di dimensioni superiori è stabilito un incremento di un posto letto e di un campeggiatore per ogni ettaro oltre i 10, con il limite massimo di 12 camere e 20 posti letto e di 10 piazzole e 30 campeggiatori. 7. In aggiunta agli ospiti di cui ai commi precedenti, possono essere ospitate persone singole, comitive o gruppi organizzati per il solo consumo dei pasti, e comunque in numero non superiore a 80 coperti per pasto.
Art. 7 - TURISMO RURALE 1. Per turismo rurale, ai sensi della L.R. 12 agosto 1998 n. 27, si intende quel complesso di attività di ricezione, di ristorazione, di organizzazione del tempo libero e di prestazione di ogni altro servizio finalizzato alla fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale extraurbano. 2. Nelle zone E sono ammessi punti di ristoro finalizzati allo svolgimento di attività di turismo rurale, indipendenti da una azienda agricola, dotati di non più di 20 posti letto, con indice fondiario di 0,01 mc/mq incrementabile con delibera del Consiglio comunale sino a 0,10 mc/mq. 3. Il lotto minimo vincolato per la realizzazione di nuovi punti di ristoro isolati deve essere di ha 3. In tal caso, quando il punto di ristoro è incluso in un fondo agricolo che comprende attrezzature e residenze, alla superficie minima di ha 3 vincolata al punto di ristoro, va aggiunta quella minima di ha 3 relativa al fondo agricolo. 4. L’attività di turismo rurale deve essere svolta nel rispetto delle seguenti condizioni: a) offerta di ricezione e ristorazione esercitata in fabbricati rurali già esistenti ovvero nei punti di ristoro di cui all’art. 10 delle direttive per le zone agricole, adottate dalla Regione Sardegna in attuazione della L.R. 22 dicembre 1989 n. 45 e successive modifiche e integrazioni, da realizzarsi secondo le tipologie edificatorie rurali locali, nelle aree extraurbane agricole come individuate nel Piano urbanistico comunale; b) ristorazione con pietanze tipiche della gastronomia regionale, preparate in prevalenza con l’impiego di materie prime di produzione locale; c) allestimento degli ambienti con arredi caratteristici delle tradizioni locali, ed in particolare della cultura rurale della zona. 5. L’attività di turismo rurale deve essere svolta con le seguenti tipologie di esercizio: a) esercizi alberghieri, di cui alla L.R. 14 marzo 1984 n. 22 e successive modifiche e integrazioni; b) esercizi di ristorazione per la somministrazione di pasti e bevande, di cui alla lettera a), comma 1 dell’art. 5 della L. 25 agosto 1991 n. 287, e successive modifiche e integrazioni; c) esercizi per la gestione di servizi di organizzazione e supporto alle attività didattiche all’aria aperta e per il tempo libero. 6. La sistemazione dei fabbricati rurali già esistenti e destinati al turismo rurale può avvenire, laddove necessario, attraverso interventi di restauro, adeguamento o ristrutturazione edilizia. Gli interventi di ristrutturazione edilizia devono essere effettuati nel rispetto delle caratteristiche degli edifici, conservandone l’aspetto complessivo e i singoli elementi architettonici. 7. La realizzazione dei punti di ristoro deve avvenire in armonia con il contesto paesistico-territoriale, e nel rispetto delle tipologie edificatorie rurali tipiche del luogo.
Art. 8 - FRAZIONAMENTI E ACCORPAMENTI 1. I frazionamenti e gli accorpamenti che risultano dallo stato di fatto catastale alla data di adozione del presente regolamento costituiscono il riferimento fondiario per l’applicazione delle presenti norme. 2. Sui corpi catastali in zona agricola che saranno oggetto di frazionamento con creazione di corpi di dimensione inferiore ai 5 ha, per un periodo di 3 anni dalla data del frazionamento, gli indici edilizi saranno dimezzati, salvo riaccorpamento con altri mappali e raggiungimento di una dimensione non inferiore a quella iniziale, dimostrabile con una relazione a firma di tecnico abilitato.
Art. 9 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE, TIPOLOGICHE E FORMALI DEGLI INTERVENTI EDILIZI 1. Per le costruzioni esistenti nelle zone agricole e nelle zone di salvaguardia sono ammessi la manutenzione ordinaria e straordinaria, i restauri, la ristrutturazione e l'ampliamento nei limiti consentiti dagli strumenti urbanistici nonchè, ad eccezione degli edifici soggetti a vincolo monumentale ed artistico, la demolizione e la ristrutturazione in loco per inderogabili motivi di staticità o di tutela della pubblica incolumità. 2. Nell’ambito delle zone E i nuovi interventi edilizi, le trasformazioni e gli ampliamenti dei fabbricati esistenti dovranno essere condotti con caratteristiche costruttive, tipologiche e formali coerenti con la tradizione locale e secondo le seguenti classi di attuazione: a) Corpi di fabbrica originari a conservazione integrale. Si tratta di quelli per i quali è riconoscibile la permanenza di caratteri tipologici e costruttivi originari tali da richiedere la salvaguardia del corpo di fabbrica; per essi sono previste categorie di intervento che comprendono il risanamento conservativo (manutenzione e restauro), e con particolari cautele (con riferimento soprattutto all’uso di materiali e soluzioni costruttive quanto più possibile analoghi e/o coerenti con quelli tradizionali esistenti) la ristrutturazione interna; b) Corpi di fabbrica originari con raddoppio in altezza. Si tratta di edifici tradizionali a solo piano terra la cui consistenza costruttiva e tipologica non richiede una salvaguardia integrale. Per essi è prevista la possibilità di intervenire mediante la sopraelevazione: quindi al corpo di fabbrica a piano terra si applicheranno il regime di risanamento conservativo e la ristrutturazione interna, comprensiva dell'adeguamento dell'impianto murario all'eventuale raddoppio in altezza, mentre la sopraelevazione sarà regolata dalle indicazioni del successivo comma e). c) Corpi di fabbrica sostituiti, tipologicamente compatibili. Si tratta di edifici totalmente o in gran parte rifatti e quindi non originari, la cui permanenza tuttavia non è in contrasto con il carattere storico-tradizionale dell'ambiente agricolo. Per essi è prevista una doppia possibilità: il mantenimento dell'assetto esistente, e quindi l'intervento in regime di manutenzione ordinaria o straordinaria e di ristrutturazione interna, oppura il rifacimento, e quindi la ristrutturazione globale, con o senza aumento di volume, nel rispetto delle indicazioni del successivo comma e); d) Corpi di fabbrica sostituiti, tipologicamente incompatibili. Sono edifici totalmente rifatti e del tutto incompatibili con l'ambiente agricolo tradizionale. Per essi è prevista la semplice manutenzione; in alternativa è prevista la demolizione, parziale o totale, e la possibilità di costruire nuove volumetrie (ristrutturazione globale con o senza variazione di volume) nel rispetto delle indicazioni del successivo comma e) e) Corpi di fabbrica nuovi, conseguenti ad un ampliamento o integrazione di edifici già esistenti o a demolizioni con ricostruzione o ancora a nuova costruzione ed in particolare: Fabbricati ad uso residenziale: Per i nuovi fabbricati ad uso residenziale sono elementi di riferimento progettuale: a) altezza: con limitazione generalizzata a n. 2 (due) piani fuori terra, misurata alla linea di gronda , per gli edifici ad un piano terra min. 3 m., max 3,50 m., per edifici a due piani fuori terra, min. m 6, max. m 6,50. Nel caso di terreno acclive, l’altezza dovrà essere valutata sul fronte a monte. Valori differenti possono essere prescritti in analogia a stati di fatto precedenti, o ad edifici preesistenti in aderenza o contigui. In ogni caso, l'altezza interna a ciascun piano non potrà essere inferiore a m 2.70 nè maggiore di m 3.80.; b) spessore del corpo di fabbrica: max m 6,50, min. m 4; E' consentita, in aggiunta al corpo di fabbrica principale, la costruzione di loggiati su uno dei prospetti principali a condizione che lo spessore non ecceda il 30% dello spessore del corpo di fabbrica principale e la loro superficie non ecceda il 50% dello sviluppo della facciata per edifici a solo piano terra e il 30% per edifici a due piani; le murature dovranno essere costituite con materiali tradizionali o ecologici (pietra, mattoni anche porizzati, terra cruda, ecc.); l’uso del cemento nelle nuove costruzioni dovrà essere limitato alle fondazioni, ai solai, alle strutture portanti quando strettamente necessario; c) tamponature ed isolamenti: per gli ambienti residenziali dovranno essere previste adeguate soluzioni di isolamento termoacustico, preferibilmente attuate con l’uso di prodotti locali o comunque naturali (legno, sughero, terrapaglia ecc.) oppure derivanti dall’uso di una massa muraria inerziale, basate su un’eventuale analisi progettuale bioclimatica, tendente a minimizzare i consumi energetici; d) sistema delle coperture: a tetto a due falde inclinate con pendenza compresa tra 15° e 20° ricoperte con manto di tegole laterizie (coppo sardo) evitando la frantumazione forzata delle falde di copertura, la formazione di sporti di gronda con forte aggetto (max 40 cm.), l’introduzione di elementi fuori sagoma; è preferibile l’utilizzo di sistemi di isolamento ed aereazione dei tetti, che garantiscano un’adeguata coibentazione degli ambienti; e) articolazione dei prospetti, proponendo soluzioni che favoriscono partiture regolari ed evitando il ricorso a balconi e corpi aggettanti ed escludendo altresì il ricorso ad eccessi di citazioni stilistiche non giustificate da un’analisi coerente della tradizione architettonica locale; f) materiali di finitura (interni ed esterni), selezionando materiali e tecniche di posa in opera compatibili e coerenti con la tradizione locale, con particolare attenzione alle valenze cromatiche. La compatibilità dovrà riguardare anche gli elementi secondari di arredo esterno quali recinzioni, pavimentazioni, architravi, cornici, stipiti, porte, finestre ecc. Gli intonaci e le pitture dovranno essere preferibilmente realizzati con prodotti tradizionali e/o naturali (ad esempio a base di calce). Fabbricati ad uso servizi agricoli/allevamenti: a) La progettazione di nuovi fabbricati destinati a servizi agricoli o ad allevamenti dovrà verificare, con l’ausilio dello “Schema di visualizzazione” di cui all’articolo 5 lettera d) delle presenti N.T.A., ogni elemento atto ad attenuare l’impatto visivo sul contesto preesistente. Le soluzioni prospettate, da articolare caso per caso, possono prevedere la formazione di barriere di verde, verifiche cromatiche, distribuzione dei volumi, uso di materiali a basso impatto, soluzioni bioecologiche ecc. b) Le soluzioni progettuali (tipologie, materiali) dovranno quando possibile prendere spunto dalle indicazioni previste per i fabbricati residenziali, in particolare per quanto riguarda i criteri di inquadramento bioclimatico e i materiali, fatta salva l’adozione di eventuali soluzioni tecniche o costruttive finalizzate a migliorare la funzionalità tecnico-economica della struttura rispetto alle esigenze produttive aziendali; c) I nuovi fabbricati destinati a servizi agricoli o ad allevamenti, se possibile, dovranno essere costruiti in aderenza al fabbricato residenziale, se esistente, ed in tal caso assumeranno gli stessi elementi di riferimento progettuale d) Nei casi ammessi l'ampliamento del volume residenziale deve essere realizzato utilizzando l'eventuale parte rustica contigua all'edificio, semprechè non necessaria alla conduzione del fondo. 2. Per ogni intervento effettuato nelle zone vincolate rimane l'obbligo di acquisire il prescritto provvedimento autorizzativo di cui alla legge 29 giugno 1937, n. 1497 (e L. 431/85). 4. Nei casi ammessi l'ampliamento del volume residenziale deve essere realizzato utilizzando l'eventuale parte rustica contigua all'edificio, semprechè non necessaria alla conduzione del fondo. 5. E’ vietata la costruzione di nuovi corpi con l’abbandono contestuale di volumi esistenti.
Art. 10 - ANNESSI RUSTICI E ALTRI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 1. I nuovi fabbricati per allevamenti zootecnico-intensivi debbono distare almeno 50 mt. dai confini di proprietà. Detti fabbricati debbono distare altresì 500 mt. se trattasi di allevamento per suini, 300 mt. per avicunicoli e 100 mt. per bovini, ovicaprini ed equini, dal limite delle zone territoriali A, B, C, F, G. 2. I fabbricati per allevamenti zootecnico-intensivi dovranno avere un rapporto di copertura con l'area di pertinenza non superiore al 50 per cento. 3. Le distanze di cui ai commi precedenti, non si applicano agli impianti di acquacoltura e itticoltura e ai fabbricati di loro pertinenza. 4. I fabbricati per gli insediamenti produttivi di tipo agro-industriale dovranno essere ubicati nelle zone D, fatti salvi gli ampliamenti degli insediamenti preesistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, di cooperative e di associazioni di produttori agricoli. 5. Il rapporto di copertura per gli insediamenti di tipo agro-industriale non può superare il 50 per cento dell'area di pertinenza. Le serre fisse, senza strutture murarie fuori terra, sono considerate a tutti gli effetti strutture di protezione delle colture agrarie con regime normale dall'art. 878 del C.C. per quanto attiene le distanze dai confini di proprietà. 6. Le serre fisse, caratterizzate da strutture murarie fuori terra, nonché dagli impianti di acquacoltura e per agricoltura specializzata, sono ammesse nei limiti di un rapporto di copertura del 50 per cento del fondo in cui insistono, senza limiti, al contempo, di volumetria. 7. Ogni serra purché volta alla protezione e forzatura delle colture, può essere installata previa autorizzazione edilizia, fermo restando nelle zone vincolate, l'obbligo di acquisire il prescritto provvedimento autorizzativo di cui alla legge 29 giugno 1937, n. 1497 (e L. 431/85) nonché l’eventuale studio di compatibilità agro-ambientale.
Art. 11 - EDIFICI IN FREGIO ALLE STRADE E ALLE ZONE UMIDE 1. Per gli edifici esistenti ubicati nelle zone di protezione delle strade di cui al D.M. 1 aprile 1968 n. 1404, e in quelle di rispetto al nastro stradale e alle zone umide vincolate come inedificabili dagli strumenti urbanistici generali, sono consentite le seguenti opere: a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo, come definiti dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457; b) la dotazione di servizi igienici e copertura di scale esterne; c) ogni altro ampliamento necessario per adeguare l'immobile alla disciplina igienico-sanitaria vigente. 2. Gli interventi edilizi saranno autorizzati purché non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte stradale. 3. Nel caso di esproprio di un edificio per la realizzazione o l'ampliamento di strade e per la realizzazione di opere pubbliche in genere, e nei casi di demolizione, è consentita la ricostruzione con il mantenimento delle destinazioni d'uso, nei limiti di cui al primo comma dell'art. 4, in area agricola adiacente anche inferiore alla superficie minima di cui all'art. 4.
Art. 12 - SMALTIMENTO DEI REFLUI E SPANDIMENTO DI LIQUAMI 1. Ferme restando le prescrizioni di cui alla L. 10 maggio 1976, n. 319, e circolare di attuazione, e fino all'entrata in vigore di nuove norme statali o regionali in materia, le abitazioni in zona agricola, che non siano allacciate a fognature comunali, dovranno essere dotate, secondo la natura del sottosuolo, di adeguato sistema di smaltimento, le scadenze prescritte ex L. 10 maggio 1976 n. 319 e successive modificazioni e integrazioni, eliminando lo scarico delle acque usate nei bacini a cielo aperto in campagna; entro lo stesso tempo gli insediamenti agro-alimentari e gli allevamenti zootecnici intensivi già esistenti dovranno essere dotati di sistemi di smaltimento o depurazione approvati dall'Amministrazione comunale.
Art. x PIANO DEL VERDE URBANO
1. Il piano del verde urbano è uno strumento che consente di determinare un programma organico di interventi per quanto concerne lo sviluppo quantitativo e qualitativo del Verde Urbano, oltre che la sua manutenzione e gestione, in relazione agli obiettivi e alle esigenze specifici dell’area urbana. 2.Il piano del verde urbano potrà essere predisposto dietro incarico dell’Amministrazione Comunale. 3. Il piano del verde urbano sarà costituito dai seguenti elaborati: a) censimento del verde, contentente una rilevazione ed un’analisi di dettaglio sulle caratteristiche del verde privato e pubblico delle aree urbane e periurbane, con identificazione delle principali specie utilizzate, delle principali tipologie dispositive, corredato di carta di rilievo del verde urbano, in cui siano riportate le principali rilevazioni tipologiche; b) un regolamento del verde, che dovrà contenere norme sulla progettazione, l’attuazione, la manutenzione del verde, descrivendo le modalità di realizzazione delle nuove realizzazioni pubbliche e private, e comprerà un elenco generale delle specie e delle tipologie dispositive suggerite per le diverse funzioni ornamentali (strade, parchi, giardini pubblici, ecc.) e per i diversi soggetti fruitori; il regolamento conterrà inoltre indicazioni relative a situazioni particolari, come interventi di ingegneria naturalistica in aree degradate, difesa della vegetazione in aree di cantiere, difesa del suolo in aree urbane, ecc. c) un piano degli interventi sul verde pubblico, che pianifichi le modalità di attuazione degli interventi di estensione del verde pubblico; d) un piano generale delle manutenzioni del verde pubblico, che dettagli le modalità di esecuzione degli interventi manutentivi e ne programmi l’effettuazione; e) un piano generale di programmazione del verde, che permetta la pianificazione della spesa e degli interventi di estensione e manutenzione nel breve, medio e lungo periodo; f) un piano di promozione del verde, che programmi interventi di valorizzazione culturale, di promozione della cultura e del rispetto del verde presso i cittadini; 4. Il piano degli interventi potrà essere successivamente aggiornato a cura dell’Ufficio tecnico – sezione giardini del Comune, mentre l’intero piano del verde dovrà essere aggiornato ogni 10 anni dall’Amministrazione. 5. Il piano del verde dovrà essere realizzato da un gruppo di lavoro multidisciplinare, con specifiche competenze professionali in materia e con particolare esperienza nel campo del verde urbano. Il gruppo di lavoro avrà al suo interno almeno un architetto e sarà coordinato da un dottore agronomo o da dottore forestale iscritto all’Albo. |
