Paesaggio e Architettura Rurale  
Territorio e ambiente nelle aree rurali

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COS’È UN BOSCO

Roberto Barocchi roberto.barocchi@libero.it

Secondo l’ISTAT sono boschi o foreste le aree coperte da piante arboree per più del 50% della superficie e con estensione maggiore di 0,5 ha.

Questa definizione può andare bene a fini statistici nazionali, ma non è esauriente se si vuole avere di un bosco un’idea meno grossolana; infatti ci rendiamo conto che anche una superficie più piccola può essere un bosco, mentre l’ISTAT non accenna al fatto che un frutteto, pur essendo una superficie coperta da alberi, non è un bosco.

Il fatto che una definizione come quella dell’ISTAT può andar bene a certi fini, ma non ad altri, ci insegna che non può esistere una definizione univoca di bosco; ogni definizione, pur avendo necessariamente dei contenuti in comune con altre, sarà finalizzata all’uso che se ne vuole fare.

Ad esempio. La definizione contenuta nel dizionario della Crusca del 1612: loco pien di piante salvatiche come di querce, cerri, castagni e simili  è ancora valida se si vuole avere un’idea generica di b., ma non è sufficiente se finalizzata alle attività forestali o alla pianificazione territoriale.

La Terminologia forestale del CNR, nonostante la finalità scientifica, è assai laconica e del tutto insufficiente, anzi a mio parere ancor meno precisa della definizione seicentesca della Crusca. Secondo il CNR un b. è “Una comunità di alberi che crescono più o meno densi, di estensione più piccola di una foresta” E cos’è una foresta? “In generale, un ecosistema caratterizzato da una copertura di alberi più o meno estesa o densa”.

Insomma, i boschi e le foreste sono terreni coperti da alberi , ma non si sa quanto estesi e densi e il bosco è più piccolo (di quanto?) di una foresta che però non si sa quanto è grande.

Da questa superficiale e insufficiente definizione si ricava però un concetto interessante: il bosco non è solo un gruppo di alberi, ma una comunità.

Vi sono poi definizioni contenute in leggi regionali, certamente più esaurienti anche se non sempre complete.

Talvolta nel leggere norme regionali e statali che riguardano il bosco ci si imbatte in casi che potremmo chiamare di cialtroneria. La LR 22/1982 della Regione Friuli – Venezia Giulia per una quindicina di anni ha continuato a definire non il bosco, ma il non bosco! Con il risultato che un avvocato, se ne avesse avuto l’interesse, avrebbe potuto dimostrare che per la legge regionale erano bosco anche un vaso di fiori o un campo di calcio, non essendo elencati fra ciò che non è bosco. A nulla valsero le mie segnalazioni alla Direzione regionale delle foreste, quando dirigevo l’Ispettorato di Trieste, alla quale inviai anche una proposta di definizione che riporto alla fine di questo scritto.

La legge urbanistica regionale del FVG n. 92/1991 riportava l’obbligo di ottenere la concessione edilizia per poter tagliare il bosco. Evidentemente i colleghi architetti avevano equivocato intendendo la riduzione di superficie boscata e non le utilizzazioni boschive, ma questo errore causò nel personale forestale parecchie preoccupazioni. Per fortuna mi fu più facile convincere gli urbanisti regionali dell’errore e la legge fu modificata.

Un altro errore è stato segnalato da Magda Fava nella legge nazionale che prescrive di misurare la sezione dei tronchi e non la superficie delle chiome per stabilire la densità di una copertura arborea..

Ma partiamo ab ovo e cerchiamo di vedere come dovrebbe essere una definizione di bosco.

 

DUE PROTODEFINIZIONI

Per prima cosa fissiamo dei “criteri prestazionali” della definizione che vogliamo costruire, proponendo delle protodefinizioni da cui arrivare a quella conclusiva.

Occorre stabilire quali effetti deve produrre una superficie vegetata per essere chiamata bosco: si definisce b. un’area in cui la vegetazione determina un ambiente riconoscibile come silvano.

Insomma, è bosco dove ci si accorge che è bosco. Sembra un gioco di parole, ma introduce un importante principio: un bosco non è solo una somma di piante, ma è un sistema vegetale e, per un noto principio della teoria dei sistemi,è conseguentemente qualcosa di più della somma degli elementi che lo compongono.

Quel qualcosa in più si riconosce empiricamente ad occhio e tecnicamente in quanto produce degli effetti rilevabili. Si possono riconoscere effetti:

·         sul clima;

·         sul suolo;

·         sul regime delle acque;

·         sulla stabilità dei suoli;

·         sulla vegetazione stessa;

·         sulla fauna;

·         sul paesaggio.

Si può allora enunciare una protodefinizione più esauriente della prima: si definisce bosco un’area la cui copertura vegetale ha caratteristiche tali da produrre particolari effetti sul microclima, sul regime delle acque, sulla composizione e stabilità del suolo, sulla vegetazione stessa, sulla fauna e sul paesaggio.

I PARAMETRI DA CONSIDERARE

Stabilito quali sono i principali effetti di un bosco, occorrerebbe vedere quali sono le caratteristiche che esso deve avere per produrre tali effetti.

In realtà la cosa non è affatto semplice.

Si considerino le seguenti caratteristiche:

·         tipo di copertura vegetale;

·         densità della copertura vegetale;

·         superficie minima boscata;

·         larghezza minima dell’area boscata;

·         altezza delle piante;

·         tipo di trattamento;

·         tipi di uso.

Si potrebbe in teoria stabilire i valori minimi di ogni parametro affinché il b. produca gli effetti che lo caratterizzano come ambiente silvano: ad esempio, che superficie minima deve avere per accogliere almeno una famiglia di caprioli?

Va da sé che occorrerebbero analisi complesse e alla fine poco utili; se per i caprioli la superficie minima è tanto, quanto lo è per i lupi o gli orsi o i cervi e così via? Basterebbe considerare la superficie minima per l’habitat che ha ll maggior bisogno di spazio e che viva a certe latitudini?

Un bosco definito in base a quei criteri avrebbe una superficie amplissima e resterebbero non classificate come boschi aree coperte da vegetazione che pure diremmo con certezza, in base alla nostra esperienza, che invece sono boschi.

Non resta che basarci sul buon senso, tenendo comunque conto del fine che si vuole raggiungere. In altre parole, la disamina fatta finora delle condizioni che deve soddisfare un’area per essere chiamata b. non ci aiuta a trovare meccanicamente una definizione esauriente, ma serve a farci capire cosa il b. sia.

Le protodefinizioni sono valide, ma non possono essere prese alla lettera relativamente a tutti i possibili parametri.

Il bosco che definiremo non sarà comunque il b. universale che soddisfa tutte le condizioni, ma un’area che apprezzabilmente ne soddisfa una parte importante.

GLI ELEMENTI DELLA DEFINIZIONE

Proviamo a fissare, empiricamente e non in base a formule matematiche o dati sperimentali le caratteristiche del b.

Tipo di copertura vegetale

Oltre alla copertura arborea, anche quella arbustiva concorre ad instaurare un ambiente silvano. Potremmo quindi dire che un b. è caratterizzato da piante legnose, siano esse arboree o arbustive.

Densità della copertura vegetale

Questo parametro è importante: un’area, per essere definita boscata, deve avere una certa quantità di piante. Si preferisce indicare questa grandezza non in numero di piante, ma in rapporto di copertura in quanto è un parametro più omogeneo (le varie specie arboree e arbustive hanno chiome diverse) ed è anche più facilmente apprezzabile a occhio. Questo parametro varia nelle diverse definizioni  dal 10% per gli alberi, ma 40% per gli arbusti secondo Preto (PRETO G, Inventario forestale regionale, Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia, Direzione regionale delle foreste, 1986) al 20% nelle norme forestali del Friuli – Venezia Giulia [1], al 30% della legge del Veneto del 1978 (legge forestale regionale 13 settembre 1978, n. 52. non so se nel frattempo sia stata modificata). Penso che il 20% sia un limite accettabile.

Si pone però il problema di definire un limite nei boschi in rinnovazione. In tali casi propongo di considerare boscati quei terreni coperti comunque da almeno 1.000 piante per ha.

Si dovranno poi considerare b. quei terreni la cui copertura vegetale raggiungeva quei parametri, ma è stata poi ridotta o asportata per utilizzazioni boschive, per calamità (incendi, frane, valanghe, temporali) o per trasformazioni non autorizzate (abusive) o autorizzate contro legge (illegittime) o, se autorizzate, eseguite in modo non conforme alle norme e prescrizioni forestali.

Altri tipi di soprassuolo

Per un principio che possiamo definire di prevalenza non possiamo escludere del tutto altri tipi di soprassuolo che in sé bosco non sono, ma che concorrono al suo uso (come le strade forestali e i piazzali di prima lavorazione), oppure sono troppo ridotti nelle dimensioni per poterli agevolmente escludere. Si potranno quindi considerare b.:

·         la viabilità forestale (strade ed ovviamente piste), le teleferiche e i canali di esbosco;

·         i piazzali di prima lavorazione del legname;

·         i piccoli ricoveri per gli attrezzi inerenti lavori boschivi (anche se si tende spesso a far passare per ricoveri anche delle piccole ville);

·         i canali e specchi d’acqua di limitate dimensioni;

·         le radure di limitate dimensioni.

Per le strade forestali si può fissare una larghezza massima di 4 m, più eventuali piazzole di sosta e interscambio e l’eventuale maggiore larghezza nei tornanti. Per i piazzali di prima lavorazione e per le piste forestali, essendo attrezzature ben definibili e temporanee, si può non fissare delle dimensioni, così come per gli eventuali ricoveri, date le loro minime misure; per i canali e gli altri corsi d’acqua si può fissare la stessa larghezza delle strade forestali. Per le radure si può assumere la stessa superficie minima che si fisserà per il b.

Superficie minima delle aree boscate

Un parametro non disprezzabile potrebbe essere la superficie minima al di sotto della quale un b. non è cartografabile come entità areale (cioè con un perimetro), ma solo come elemento puntuale (cioè disegnando un simbolo).

In altre parole, se si conviene che un b. è una superficie e non un fenomeno lineare o puntuale, non avrebbe senso considerare b. un’area piccolissima tale da non essere cartografabile come superficie.

È bensì vero che la cartografabilità di un’area dipende dalla scala della carta, ma noi possiamo considerare che le scale usate per le carte dell’uso o della copertura del suolo o comunque per cartografare le superfici boscate hanno una scala che va dall’1:5.000 all’1:50.000, essendo le scale minori utili a rappresentazioni solo schematiche.

Ora, se consideriamo che la minima area cartografabile non può occupare sulla carta uno spazio inferiore a circa 4x4 mm (altrimenti apparirebbe puntiforme e un insieme di tali aree sarebbe letto come un fondo variegato ma praticamente indistinguibile), si deve considerare che all’1:5.000 si possono cartografare aree di almeno 400 mq e all’1:50.000 di almeno 40.000 mq.

Se poi si considera che una carta di dettaglio delle superfici boscate ha da essere l’1:5.000, che è la scala usuale della pianificazione urbanistica comunale o almeno l’1:10.000 con la possibilità di rappresentare in modo ben leggibile superfici di 1.600 mq, si può concludere che una superficie erborata, per essere considerata b. deve avere almeno 400 mq. Senza poter suffragare la mia proposta con dati obbiettivi, ma solo in base a valutazioni ad occhio fatte girando per i boschi, e nell’intento di inserire in questa categoria anche almeno una parte dei boschetti relitti di pianura, propongo che la superficie minima sia di 600 mq.

Larghezza minima

Anche in questo caso si deve fare ricorso soprattutto al buon senso. Un parametro potrebbe essere la larghezza minima alla quale chi è in mezzo al b. percepisce ancora di trovarsi in uno spazio interno e non riesce, almeno nel periodo di risveglio vegetativo, a vedere c osa c’è fuori del b.. Ovviamente ciò dipende anche dalla densità del b. e delle specie che lo compongono. Fissata arbitrariamente la distanza minima di 10 m dal centro del b., si arriva a una larghezza minima di 20 m.-

Altezza delle piante

Avendo ammesso che un b. può essere costituito anche da piante arbustive, non pare il caso di fissare un’altezza minima. Va da sé che un b. di piante basse può non produrre in chi vi si trova l’impressione di essere in uno spazio chiuso. Tuttavia di questa caratteristica percettiva si può fare a meno in quei casi particolari , considerando il valore che il b. ha comunque relativamente agli altri parametri.

Tipi di trattamento

Noi sappiamo che un frutteto non è un b. (fanno eccezione i castagneti). La differenza consiste  nel fatto che:

·         un b. è sottoposto tutt’al più a cure colturali;

·         una coltivazione, anche se di specie legnose, è sottoposta a cure agronomiche, cioè a una vera e propria coltivazione, il che significa che gli alberi sono sempre piantati e non crescono spontaneamente, vengono periodicamente  sottoposti a concimazioni e trattamenti antiparassitari, vengono annualmente raccolti i loro frutti, oppure, se di specie non fruttifere, dopo un periodo di alcuni anni le piante vengono tagliate tutte assieme.  

Le cure selvicolturali sono invece più sporadiche e meno intensive, e sono costituite principalmente da tagli selettivi ed eventualmente da spalcature e infine (ma non necessariamente e comunque sporadicamente) da lotta antiparassitaria.

Non si devono quindi considerare b. le coltivazioni di alberi da frutto e quelle di legnose a rapido accrescimento (ad esempio pioppeti) e di alberi di natale e i vivai.

Tipi di usi

Un’altra cosa che sappiamo è che un giardino non è un b., anche se è piano di alberi. Si pone però il problema di sapere quando una superficie erborata è un giardino. Di solito non è difficile: in un giardino si trovano vari manufatti, quali vialetti, panchine, aiuole ecc. Inoltre una superficie erborata entro un lotto di pertinenza di un edificio di abitazione deve presumersi giardino e non bosco, a meno che l’edificio non sia stato costruito abusivamente in un b. possono sorgere dubbi pere quei parchi pubblici che sono dei b. con qualche modesta attrezzatura. Senza dire quali attrezzature debba avere un’area erborata per essere considerata parco o giardino, si può affermare che non sono b. quelle superfici anche erborate o loro parti in cui le attrezzature sono tali da costituire un preminente uso come parco pubblico o privato o giardino. Una panchina  o anche un percorso vita non sono tali in genere di far cessare la funzione di b.

 

Lo stato in essere

A fini forestali è bene poi considerare lo stato in essere e non le previsioni urbanistiche, per cui un b. è tale finché non viene materialmente trasformato in qualcos’altro, indipendentemente dalla destinazione urbanistica. Analogamente non può considerarsi b. una superficie che è fosse prevista come tale , ma non ne abbia le caratteristiche.

 

ARRIVIAMO INFINE ALLA PROPOSTA DI DEFINIZIONE

 

Art. ….

Definizione di bosco

1         Si considerano bosco le aree con superficie di almeno 600 m2 e larghezza di almeno 20 m che siano:

a)      coperte per almeno il 20% dalle chiome della vegetazione legnosa, sia essa arborea che arbustiva, comprese quelle la cui copertura legnosa è stata ridotta a meno del 20% da incendi, frane, valanghe, vento, attacchi parassitari o qualsivoglia altra calamità oppure da disboscamenti o diradamenti o trasformazioni di qualsiasi tipo abusive o illegittime o comunque difformi dalle norme e prescrizioni forestali;

b)      aventi copertura temporaneamente inferiore al 20% a seguito di tagli selvicolturali o di utilizzazioni;

c)      oggetto di rimboschimento indipendente,mente dalla copertura attuale;

d)      soggette a rinnovazione spontanea con almeno 1.000 piante legnose per ettaro considerando quelle che hanno almeno 5 anni di età anche se con copertura inferiore al 20%.

 2         Si considerano inoltre bosco, quando interne alle aree di cui al comma 1:

a)      le radure con terre o rocce nude o con soprassuolo prevalentemente erbaceo e gli specchi d’acqua aventi una superficie non superiore a 600 m2 e circondati per almeno i 4/5 dal perimetro del bosco;

b)      i sentieri, le mulattiere e le strade forestali purché di larghezza non superiore a 4 m salvo che nei tornanti e in corrispondenza di piazzole di scambio, i piazzali di prima lavorazione del legname, le teleferiche e piste di esbosco, i piccoli depositi di attrezzi per lavori boschivi, gli spazi occupati temporaneamente da cantieri, le recinzioni, i muri di confine;

c)      i corsi d’acqua con larghezza non superiore a 4 m.

3         Nel calcolo della larghezza minima del bosco non si computano i tipi di soprassuolo ci cui al comma 2.

4         Non si considerano bosco:

a)      le colture agrarie , ivi comprese le coltivazioni di alberi da frutta, salvo i castagneti;

b)      le colture di specie a rapido accrescimento con turni inferiori a 20 anni;

c)      i vivai e le coltivazioni di alberi di Natale;

d)      i giardini e le superfici erborate comprese nei lotti di pertinenza di edifici ad uso residenziale o industriale o terziario con l’esclusione degli edifici abusivi o illegittimi;

e)      i parchi destinati alla ricreazione, nelle parti in cui siano presenti attrezzature quali aiuole, panchine, fontane e simili o attrezzature per il gioco, tali da consentire un preminente uso come parco o giardino.

5         Vengono considerate bosco le aree che ne hanno le caratteristiche secondo i precedenti commi, indipendentemente da future previsioni, destinazioni o trasformazioni e dal tipo di proprietà.

6         Nella misura delle superfici e larghezze di cui ai commi precedenti non si tiene conto di suddivisioni catastali o di suddivisioni fisiche dovute a recinzioni.

  

Roberto Barocchi

roberto.barocchi@libero.it



[1] La LR n.34/1997del F-VG, all’art.72, dà la seguente definizione:

“1. A tutti gli effetti di legge, si considerano bosco le formazioni vegetali, di origine naturale o artificiale, e i terreni su cui esse sorgono caratterizzati dalla presenza di vegetazione arborea, associata o meno a quella arbustiva, in cui la componente arborea esercita una copertura al suolo superiore al 20 per cento. Per essere considerate bosco le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui esse sorgono devono avere superficie pari o superiore a 1.000 metri quadrati e larghezza media minima pari o superiore a 10 metri, misurati dalla base esterna dei fusti.

2. I terreni su cui sorgono le formazioni descritte ai comma 1, privi temporaneamente della vegetazione arborea per cause naturali, compreso l'incendio, o per intervento dell'uomo, sono considerati bosco.

3. La viabilità o i canali presenti all'interno delle formazioni vegetali così come definite ai commi 1 e 2 di larghezza pari o inferiore a tre metri, non costituiscono interruzione della superficie boscata.

4. A tutti gli effetti di legge, non si considerano bosco:

a) le formazioni vegetali ed i terreni su cui esse sorgono, così come definiti nei commi 1 e 2, sia pubblici che privati, che ricadono nelle zone omogenee A e B e nelle aree contigue alle zone omogenee medesime destinate dagli strumenti urbanistici vigenti a servizi ed attrezzature collettive, salvo quelli ricadenti in aree oggetto di piano economico, anche se scaduto, realizzato ai sensi degli articoli 21 e 21 bis della presente legge e per gli effetti dell'articola 130 e seguenti dei regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267;

b )i parchi cittadini, i giardini e le aree verdi attrezzate, sia pubblici che privati;

c) le colture di alberi di Natale di età media inferiore ad anni 30;

d) gli impianti di specie a rapido accrescimento, gli arboreti da legno e.gli altri impianti costituiti con altre specie arboree di turno, accertabile dal piano di coltura e conservazione regolarmente approvato, o in difetto, dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti, inferiore ad anni 50, realizzati sui terreni precedentemente non boscati; la rinnovazione naturale, eventualmente insediatasi durante il periodo di vita dell'impianto, non determina il cambiamento della qualità da non bosco a bosco;

e) i terreni abbandonati, ivi compresi quelli ricadenti nell'alveo dei fiumi e dei torrenti, fatta eccezione per quelli di risorgiva, sul piano e sulle scarpe dei loro argini, nonché a distanza dal piede esterno degli stessi inferiore a metri 4, nei quali sia in atto un processo di colonizzazione naturale da parte di specie arboree od arbustive da meno di 10 anni dal momento del sopralluogo;

f) i filari ed i viali di piante arboree e/o arbustive ed i frutteti.”