|
Traduzione del testo ufficiale in
inglese e francese predisposta dal Congresso dei poteri locali e regionali
del Consiglio d'Europa in collaborazione con il Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici,
in occasione della Conferenza Ministeriale di Apertura alla firma della
Convenzione Europea del Paesaggio. La traduzione e la pubblicazione del
testo sono state curate da Manuel R. Guido e Daniela Sandroni dell'Ufficio
Centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici.
Preambolo
Gli Stati membri del
Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,
Considerando che il
fine del Consiglio d'Europa è di realizzare un'unione più stretta fra i suoi
membri, per salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi che sono il
loro patrimonio comune, e che tale fine è perseguito in particolare
attraverso la conclusione di accordi nel campo economico e sociale;
Desiderosi di pervenire
ad uno sviluppo sostenibile fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni
sociali, l'attività economica e l'ambiente;
Constatando che il
paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano
culturale, ecologico, ambientale e sociale e costituisce una risorsa
favorevole all'attività economica, e che, se salvaguardato, gestito e
pianificato in modo adeguato, può contribuire alla creazione di posti di
lavoro;
Consapevoli del fatto
che il paesaggio coopera all'elaborazione delle culture locali e rappresenta
una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale dell'Europa,
contribuendo così al benessere e alla soddisfazione degli esseri umani e al
consolidamento dell'identità europea;
Riconoscendo che il
paesaggio è in ogni luogo un elemento importante della qualità della vita
delle popolazioni: nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori
degradati, come in quelli di grande qualità, nelle zone considerate
eccezionali, come in quelle della vita quotidiana;
Osservando che le
evoluzioni delle tecniche di produzione agricola, forestale, industriale e
pianificazione mineraria e delle prassi in materia di pianificazione
territoriale, urbanistica, trasporti, reti, turismo e svaghi e, più
generalmente, i cambiamenti economici mondiali continuano, in molti casi, ad
accelerare le trasformazioni dei paesaggi;
Desiderando soddisfare
gli auspici delle popolazioni di godere di un paesaggio di qualità e di
svolgere un ruolo attivo nella sua trasformazione;
Persuasi che il
paesaggio rappresenta un elemento chiave del benessere individuale e
sociale, e che la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione
comportano diritti e responsabilità per ciascun individuo;
Tenendo presenti i
testi giuridici esistenti a livello internazionale nei settori della
salvaguardia e della gestione del patrimonio naturale e culturale, della
pianificazione territoriale, dell'autonomia locale e della cooperazione
transfrontaliera e segnatamente la Convenzione relativa alla conservazione
della vita selvatica e dell'ambiente naturale d'Europa (Berna, 19 settembre
1979), la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico
d'Europa (Granada, 3 ottobre 1985), la Convenzione europea per la tutela del
patrimonio archeologico (rivista) (La Valletta, 16 gennaio 1992), la
Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle
collettività o autorità territoriali (Madrid, 21 maggio 1980) e i suoi
protocolli addizionali, la Carta europea dell'autonomia locale (Strasburgo,
15 ottobre 1985), la Convenzione sulla biodiversità (Rio, 5 giugno 1992),
la Convenzione sulla tutela del patrimonio mondiale, culturale e naturale
(Parigi, 16 novembre 1972), e la Convenzione relativa all'accesso
all'informazione, alla partecipazione del pubblico al processo decisionale e
all'accesso alla giustizia in materia ambientale (Aarhus, 25 giugno 1998) ;
Riconoscendo che la
qualità e la diversità dei paesaggi europei costituiscono una risorsa comune
per la cui salvaguardia, gestione e pianificazione occorre cooperare;
Desiderando istituire
un nuovo strumento dedicato esclusivamente alla salvaguardia, alla gestione
e alla pianificazione di tutti i paesaggi europei;
Hanno convenuto quanto
segue:
CAPITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1.
Definizioni
Ai fini della presente
Convenzione:
- "Paesaggio" designa
una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle
popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o
umani e dalle loro interrelazioni;
- "Politica del
paesaggio" designa la formulazione, da parte delle autorità pubbliche
competenti, dei principi generali, delle strategie e degli orientamenti
che consentano l'adozione di misure specifiche finalizzate a salvaguardare
gestire e pianificare il paesaggio;
- "Obiettivo di
qualità paesaggistica" designa la formulazione da parte delle autorità
pubbliche competenti, per un determinato paesaggio, delle aspirazioni
delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche
del loro ambiente di vita;
- "Salvaguardia dei
paesaggi" indica le azioni di conservazione e di mantenimento degli
aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dal
suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o
dal tipo d'intervento umano;
- "Gestione dei
paesaggi" indica le azioni volte, in una prospettiva di sviluppo
sostenibile, a garantire il governo del paesaggio al fine di orientare e
di armonizzare le sue trasformazioni provocate dai processi di sviluppo
sociali, economici ed ambientali;
- "Pianificazione dei
paesaggi" indica le azioni fortemente lungimiranti, volte alla
valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi.
Articolo 2. Campo di
applicazione
Fatte salve le
disposizioni dell'articolo 15, la presente Convenzione si applica a tutto il
territorio delle Parti e riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e
periurbani. Essa comprende i paesaggi terrestri, le acque interne e marine.
Concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia i
paesaggi della vita quotidiana sia i paesaggi degradati.
Articolo 3. Obiettivi
La presente Convenzione
si prefigge lo scopo di promuovere la salvaguardia, la gestione e la
pianificazione dei paesaggi e di organizzare la cooperazione europea in
questo campo.
CAPITOLO II. PROVVEDIMENTI
NAZIONALI
Articolo 4. Ripartizione
delle competenze
Ogni Parte applica la
presente Convenzione e segnatamente i suoi articoli 5 e 6, secondo la
ripartizione delle competenze propria al suo ordinamento, conformemente ai
suoi principi costituzionali e alla sua organizzazione amministrativa, nel
rispetto del principio di sussidiarietà, tenendo conto della Carta europea
dell'autonomia locale. Senza derogare alle disposizioni della presente
Convenzione, ogni Parte applica la presente Convenzione in armonia con le
proprie politiche.
Articolo 5.
Provvedimenti generali
Ogni Parte si impegna
a:
- riconoscere
giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto
di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune
patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità;
- stabilire e attuare
politiche paesaggistiche volte alla protezione, alla gestione, alla
pianificazione dei paesaggi tramite l'adozione delle misure specifiche di
cui al seguente articolo 6;
- avviare procedure di
partecipazione del pubblico, delle autorità locali e regionali e degli
altri soggetti coinvolti nella definizione e nella realizzazione delle
politiche paesaggistiche menzionate al precedente capoverso b;
- integrare il
paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e
in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed
economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza
diretta o indiretta sul paesaggio.
Articolo 6. Misure
specifiche
- Sensibilizzazione
Ogni parte si impegna ad accrescere la sensibilizzazione della società
civile, delle organizzazioni private e delle autorità pubbliche al valore
dei paesaggi, al loro ruolo e alla loro trasformazione.
- Formazione ed
educazione
Ogni Parte si impegna a promuovere:
- la formazione di
specialisti nel settore della conoscenza e dell'intervento sui paesaggi;
- dei programmi
pluridisciplinari di formazione sulla politica, la salvaguardia, la
gestione e la pianificazione del paesaggio destinati ai professionisti
del settore pubblico e privato e alle associazioni di categoria
interessate;
- degli insegnamenti
scolastici e universitari che trattino, nell'ambito delle rispettive
discipline, dei valori connessi con il paesaggio e delle questioni
riguardanti la sua salvaguardia , la sua gestione e la sua
pianificazione.
- Individuazione e
valutazione
- Mobilitando i
soggetti interessati conformemente all'articolo 5.c, e ai fini di una
migliore conoscenza dei propri paesaggi, ogni Parte si impegna a:
-
- i individuare
i propri paesaggi, sull'insieme del proprio territorio;
- analizzarne le
caratteristiche, nonché le dinamiche e le pressioni che li
modificano;
- seguirne le
trasformazioni;
- valutare i
paesaggi individuati, tenendo conto dei valori specifici che sono loro
attribuiti dai soggetti e dalle popolazioni interessate.
- I lavori di
individuazione e di valutazione verranno guidati dagli scambi di
esperienze e di metodologie organizzati tra le Parti, su scala europea,
in applicazione dell'articolo 8 della presente Convenzione.
Obiettivi di qualità paesaggistica
Ogni parte si impegna a stabilire degli obiettivi di qualità paesaggistica
riguardanti i paesaggi individuati e valutati, previa consultazione
pubblica, conformemente all'articolo 5.c.
- Applicazione
Per attuare le politiche del paesaggio, ogni Parte si impegna ad attivare
gli strumenti di intervento volti alla salvaguardia, alla gestione e/o
alla pianificazione dei paesaggi.
CAPITOLO III. COOPERAZIONE EUROPEA
Articolo 7. Politiche
e programmi internazionali
Le Parti si impegnano a
cooperare perchè venga tenuto conto della dimensione paesaggistica nelle
loro politiche e programmi internazionali e a raccomandare, se del caso, che
vi vengano incluse le considerazioni relative al paesaggio.
Articolo 8. Assistenza
reciproca e scambio di informazioni
Le Parti si impegnano a
cooperare per rafforzare l'efficacia dei provvedimenti presi ai sensi degli
articoli della presente Convenzione, e in particolare a:
- prestarsi
reciprocamente assistenza, dal punto di vista tecnico e scientifico,
tramite la raccolta e lo scambio di esperienze e di lavori di ricerca in
materia di paesaggio;
- favorire gli scambi
di specialisti del paesaggio, segnatamente per la formazione e
l'informazione;
- scambiarsi
informazioni su tutte le questioni trattate nelle disposizioni della
presente Convenzione.
Articolo 9. Paesaggi
transfrontalieri
Le Parti si impegnano
ad incoraggiare la cooperazione transfrontaliera a livello locale e
regionale, ricorrendo, se necessario, all'elaborazione e alla realizzazione
di programmi comuni di valorizzazione del paesaggio.
Articolo 10. Controllo
dell'applicazione della Convenzione
- I competenti
Comitati di esperti già istituiti ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto
del Consiglio d'Europa, sono incaricati dal Comitato dei Ministri del
Consiglio d'Europa del controllo dell'applicazione della Convenzione.
- Dopo ogni riunione
dei Comitati di esperti, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa
trasmette un rapporto sui lavori e sul funzionamento della Convenzione al
Comitato dei Ministri.
- I Comitati di
esperti propongono al Comitato dei Ministri i criteri per l'assegnazione e
il regolamento del Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa.
Articolo 11. Premio
del Paesaggio del Consiglio d'Europa
- Il Premio del
paesaggio del Consiglio d'Europa può essere assegnato alle collettività
locali e regionali e ai loro consorzi che, nell'ambito della politica
paesaggistica di uno Stato Parte contraente della presente Convenzione,
hanno attuato una politica o preso dei provvedimenti volti alla
salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione sostenibile dei loro
paesaggi che dimostrino una efficacia durevole e possano in tal modo
servire da modello per le altre collettività territoriali europee.
Tale riconoscimento potrà ugualmente venir assegnato alle organizzazioni
non governative che abbiano dimostrato di fornire un apporto
particolarmente rilevante alla salvaguardia, alla gestione o alla
pianificazione del paesaggio.
- Le candidature per
l'assegnazione del Premio del paesaggio del Consiglio d'Europa saranno
trasmesse ai Comitati di Esperti di cui all'articolo 10 dalle Parti.
Possono essere candidate delle collettività locali e regionali
transfrontaliere, nonché dei raggruppamenti di collettività locali o
regionali, purché gestiscano in comune il paesaggio in questione.
- Su proposta dei
Comitati di esperti di cui all'articolo 10, il Comitato dei Ministri
definisce e pubblica i criteri per l'assegnazione del Premio del Paesaggio
del Consiglio d'Europa, ne adotta il regolamento e conferisce il premio.
- L'assegnazione del
Premio del paesaggio del Consiglio d'Europa stimola i soggetti che lo
ricevono a vigilare affinché i paesaggi interessati vengano salvaguardati,
gestiti e/o pianificati in modo sostenibile.
CAPITOLO IV. CLAUSOLE FINALI
Articolo 12. Relazioni
con altri strumenti giuridici
Le disposizioni della
presente Convenzione non precludono l'applicazione di disposizioni più
severe in materia di salvaguardia, gestione o pianificazione dei paesaggi
contenute in altri strumenti nazionali od internazionali vincolanti che sono
o saranno in vigore.
Articolo 13. Firma,
ratifica, entrata in vigore
- La presente
Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa.
Sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di
ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il
Segretario Generale del Consiglio d'Europa;
- La presente
Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla
scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui dieci Stati membri
del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso a essere
vincolati dalla Convenzione conformemente alle disposizioni del precedente
paragrafo;
- Per ogni Stato
firmatario che esprimerà successivamente il proprio consenso ad essere
vincolato dalla Convenzione, essa entrerà in vigore il primo giorno del
mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del
deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
Articolo 14. Adesione
- Dal momento
dell'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei
Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare la Comunità Europea e ogni
Stato europeo non membro del Consiglio d'Europa ad aderire alla presente
Convenzione, con una decisione presa dalla maggioranza prevista
all'articolo 20.d dello statuto del Consiglio d'Europa, e all'unanimità
degli Stati Parti Contraenti aventi il diritto a sedere nel Comitato dei
Ministri;
- Per ogni Stato
aderente o per la Comunità Europea in caso di adesione, la presente
Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo
scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento
di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Articolo 15.
Applicazione territoriale
- Ogni Stato o la
Comunità europea può, al momento della firma o al momento del deposito del
proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di
adesione, designare il territorio o i territori in cui si applicherà la
presente Convenzione;
- Ogni Parte può, in
qualsiasi altro momento successivo, mediante dichiarazione indirizzata al
Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della
presente Convenzione a qualsiasi altro territorio specificato nella
dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di detto
territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo
di tre mesi dalla data in cui la dichiarazione è stata ricevuta dal
Segretario Generale;
- Ogni dichiarazione
fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata per
quanto riguarda qualsiasi territorio specificato in tale dichiarazione,
con notifica inviata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il
primo giorno del mese che segue lo scadere di un periodo di tre mesi dalla
data del ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.
Articolo 16. Denuncia
- Ogni Parte può, in
qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione, mediante una
notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa;
- Tale denuncia
prenderà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un
periodo di tre mesi dalla data in cui la notifica è stata ricevuta da
parte del Segretario Generale.
Articolo 17.
Emendamenti
- Ogni Parte o i
Comitati di Esperti indicati all'articolo 10 possono proporre degli
emendamenti alla presente Convenzione.
- Ogni proposta di
emendamento è notificata per iscritto al Segretario Generale del Consiglio
d'Europa, che a sua volta la trasmette agli Stati membri del Consiglio
d'Europa, alle altre Parti contraenti e ad ogni Stato europeo non membro
che sia stato invitato ad aderire alla presente Convenzione ai sensi
dell'articolo 14.
- Ogni proposta di
emendamento verrà esaminata dai Comitati di Esperti indicati all'articolo
10 e il testo adottato a maggioranza dei tre quarti dei rappresentanti
delle Parti verrà sottoposto al Comitato dei Ministri per l'adozione. Dopo
la sua adozione da parte del Comitato dei Ministri secondo la maggioranza
prevista all'articolo 20. d dello Statuto del Consiglio d'Europa e
all'unanimità dei rappresentanti degli Stati Parti Contraenti aventi il
diritto di partecipare alle riunioni del Comitato dei Ministri, il testo
verrà trasmesso alle Parti per l'accettazione.
- Ogni emendamento
entra in vigore, nei confronti delle Parti che l'abbiano accettato, il
primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi
dalla data in cui tre Parti Contraenti, membri del Consiglio d'Europa
avranno informato il Segretario Generale di averlo accettato. Per
qualsiasi altra Parte che l'avrà accettato successivamente, l'emendamento
entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un
periodo di tre mesi dalla data in cui la detta Parte avrà informato il
Segretario Generale di averlo accettato.
Articolo 18. Notifiche
Il Segretario Generale
del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa,
a ogni Stato o alla Comunità Europea che abbia aderito alla presente
Convenzione:
- ogni firma;
- il deposito di ogni
strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
- ogni data di entrata
in vigore della presente Convenzione conformemente agli articoli 13, 14
e 15;
- ogni dichiarazione
fatta in virtù dell'articolo 15 ;
- ogni denuncia fatta
in virtù dell'articolo 16 ;
- ogni proposta di
emendamento, cosi' come ogni emendamento adottato conformemente
all'articolo 17 e la data in cui tale emendamento entrerà in vigore;
- ogni altro atto,
notifica, informazione o comunicazione relativo alla presente Convenzione.
In fede di che, i
sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato la
presente Convenzione.
Fatto a Firenze, il 20
ottobre 2000, in francese e in inglese, facendo i due testi ugualmente fede,
in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio
d'Europa.
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia
certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa,
nonché a ciascuno degli Stati o alla Comunità Europea invitati ad aderire
alla presente Convenzione. |
|