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CHE COS’È IL BOSCO?Giuseppe Delogu |
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Per una normativa forestale unificata Considerazioni di Giuseppe Delogu, agosto 2001 Premessa. La recente pubblicazione del D. L.vo 227 del 18 maggio 2001, Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’art. 7 della L. 5 marzo 2001 n. 57 sulla G.U. del 15-06-01 segue di pochi mesi l’emanazione della L. 21-11-2000 n¡ 353 Legge quadro in materia di incendi boschivi e di oltre un anno l’altra norma di legge in cui il bosco ( e le foreste) vengono riconfermati come bene categoriale tutelato per legge: D.L.vo 29-10 1999 n.490 (riedizione della L. 431/85). Si tratta di tre testi importanti di norme nazionali in cui il concetto di bosco (o di foreste, o di selve) è richiamato in momenti e condizioni diverse, che tra l’altro risentono del contesto normativo cui la legge si riferisce (ora in materia paesistica, ora in materia di incendi boschivi, ora più propriamente forestale) e il cui significato in prima approssimazione può e deve essere considerato interscambiabile. Ma che cosa è il bosco? Se leggiamo l’art. 423-bis del C.P., che ha stabilito nuove pene contro gli autori di incendio boschivo (chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste) non definisce per l’appunto cosa siano i boschi, le selve e le foreste. E la legge quadro in materia di incendi boschivi (L.353/00) definisce questi ultimi ma non i boschi. Così come non li definivano le leggi in materia paesistica (l. 431/85, la cosiddetta L. Galasso e il successivo T.U. n° 490/99). Dunque, ad un primo esame, appare benvenuta la definizione di bosco introdotta dal D.L. 227/01, art. 2 (che esplicitamente, al comma 4, ne definisce la sua applicabilità anche ai sensi del D.L. 29-10-1999 n° 490). Ed è la prima volta nella normativa dello Stato Italiano: in precedenza L’accezione dei termini doveva rilevarsi dai vocabolario o, al più, dalla definizione ISTAT e dalle più recenti dell’IFN, spesso contrastanti tra loro. Vedremo più avanti quali siano gli elementi di tale definizione. Se non chè il D. L. 227/01, giunto al termine di lavori convulsi del Parlamento in fine legislatura, non ha prodotto una certezza delle definizioni . Lo stesso testo normativo infatti, nel definire nelle more dell’emanazione di norme regionali una precisa espressione di che cosa debba intendersi per bosco, rimanda entro dodici mesi alle Regioni la loro definizione di bosco e la definizione di : a) I valori minimi di larghezza estensione e copertura necessari affinchè un’area sia considerata bosco b) Le dimensioni delle radure e dei vuoti che interrompono la continuità del bosco c) Le fattispecie che per loro natura particolare non sono da considerarsi bosco. In questo quadro è possibile:
In entrambi i casi appare difficile delineare un quadro di omogeneità su base nazionale al fine di rispondere alle esigenze di censimento inventariale (e cartografico) e di rispetto degli impegni di Strasburgo, Helsinki e Lisbona. Dunque, la prima importante considerazione da fare è che, in assenza di chiara e in equivoca definizione, non appaiono applicabili le norme contro gli incendi boschivi, le norme paesistiche, le stesse norme penali. Tale fatto, può costituire una seria difficoltà per gli effetti di rilevanza penale in caso di danni o alterazioni permanenti al bene tutelato bosco (o foresta, o selva): una stessa fattispecie di incendio, ad esempio, interessando la stessa tipologia di vegetazione in due regioni diverse, potrebbe essere in un caso considerato incendio boschivo e nell’altro caso no, qualora si adottassero diverse definizioni (ad es. nella percentuale di copertura diversa: 20 o 40%): è d’altra parte chiaro, a meno di diverse interpretazioni in materia da parte della magistratura, che fatta salva la facoltà delle Regioni di definire in modo diverso (per finalità amministrative) il bosco, per gli aspetti penali il giudizio della Magistratura non potrà non poggiare sulla definizione che lo Stato ha dato nel D. L. 227/01. Dunque, dal punto di vista della certezza del diritto, non pare particolarmente scandaloso ritenere che una definizione regionale non dovrebbe discostarsi di molto da quella statale, riservandosi eventualmente solo alcune specifiche legate alla tipologia della vegetazione del territorio. Ma veniamo al dettaglio della definizione. Il testo del d.L.vo 227/01 recita: Nelle more dell’emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente già definito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d’arboricoltura da legno di cui al comma 5. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. E’ fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla L. 18 luglio 1956 n. 759. Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell’aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell’ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d’estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco. Deve essere subito rilevato che questa definizione formale rappresenta un compromesso più che dignitoso tra le vecchie definizioni (I.F.N.,1985) e le nuove proposte lanciate al II Congresso Nazionale di Selvicoltura di Venezia (1988) con riferimento ai concetti della FAO, al W.F.I..2000 ed in generale alle teorizzazioni di scenario in applicazione dei protocolli di Kjoto, Helsinkj, Lisbona. Come rappresenterà meglio più avanti, una analoga definizione , sostanzialmente ispirata dall’I.F.N. 1985, è già stata mutuata, in via amministrativa, dalla Regione Sarda con la Circolare 16210 applicativa della L.431/85. In questo senso nulla di particolarmente innovativo viene ad essere introdotto. Tuttavia alcuni elementi di riflessione riguardano la situazione della nostra isola: - La conferma, nel definire le sugherete, della norma introdotta con la L. 759/56: questa ha già subito circa 40 anni orsono gli strali della Corte Costituzionale in relazione alle competenze primarie dello Statuto della Regione Sarda, rendendo possibile la emanazione della L.R. 13/59 e successivamente la L.R. 37/89 e la L.R. 4/94. Ma ciò ha contribuito ad un progressivo allontanamento della definizione di sughereta dall’ambito forestale, avvicinandola oltre misura all’ambito agrario e: è opportuno cogliere la sollecitazione del D.L. 227/01 per riscrivere in termini forestali la burocratica e ingestibile definizione della L.R. 4/94. - Delle macchie mediterranee occorre senza dubbio enucleare dalla definizione di bosco quelle situazioni ecologicamente compromesse, e peraltro luogo di forte conflittualità con il mondo pastorale, che sono causa frequente di incendi e comunque non idonee a dare luogo a successioni dinamiche evolutive a bosco: si tratta dei cisteti associati a sporadiche altre specie della macchia, anche se con copertura superiore al 50%, a meno che non si trovino in aree agronomicamente non utilizzabili (pendenze eccessive, suolo sottile) e il cui mantenimento possa svolgere in modo adeguato una protezione del suolo dall’erosione. La definizione del D.L. 227/01 poi introduce ulteriori specificazioni importanti: Nell’art. 2, comma 3, tra l’altro, sono assimilate al bosco le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi. Al comma 5 compare una definizione secca e inequivoca di arboricoltura da legno che in parte pone fine a tante incertezze del passato e consente un chiaro inquadramento di una serie di popolamenti artificiali obiettivamente non ascrivibili a bosco (si pensi agli eucalipteti in area irrigua, o a pioppeti specializzati in pianura ), mentre la formulazione del testo, differente da quello proposto dall’AISF, può ingenerare nuovi equivoci in aree interessate dal vincolo idrogeologico (si pensi a certi impianti a P. radiata in aree montane, la cui utilizzazione può prevedere non necessariamente la reversibilità della coltura ma la sua evoluzione da coltura arborea a bosco misto vero e proprio). Tralasciando per il momento l’analisi di altri aspetti pure importanti (rimboschimento compensativo, promozione delle attività selvicolturali, disciplina delle attività selvicolturali,materiale forestale di moltiplicazione) occorre evidenziare, tra l’altro, la ambigua attribuzione di responsabilità ‹ non meglio definita ‹ tra Ministero dell’Ambiente e MIPAF in materia di competenza alle politiche forestali, che ancora lascia aperto il dubbio di un mancato raggiungimento della organica autonomia della materia forestale rispetto alla grande madre dell’agricoltura e che riverbera ancora oggi i suoi problematici effetti anche nell’organizzazione amministrativa concreta, in particolare quella della Regione Sarda.Giuseppe Delogu |
